Commissione Tributaria Provinciale Di Novara Sez. II sentenza n. 183 del 26 settembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di prestazioni pubblicitarie, commissionate ad associazioni sportive dilettantistiche regolarmente funzionanti sulla base di contratti, richiamati nel contesto stesso dell’accertamento, la deducibilità dei costi d’impresa non richiede la connessione comprovata per ogni frazione di costo quale contropartita negativa della produzione, essendo sufficiente la semplice contrapposizione economica teorica. Trattandosi appunto di attività di pubblicità e sponsorizzazione, non potrebbe certamente richiedersi al contribuente di collegare l’onere con un determinato incremento di entrate, essendo sufficiente che, al momento in cui l’erogazione è stata disposta, ad esse potesse fondatamente ricollegarsi la promozione dell’immagine dei prodotti del soggetto erogante (o anche solamente di alcuno di essi).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.