Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 19430 del 20 luglio 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di determinazione del reddito d'impresa, i contributi, esclusi quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, corrisposti per effetto di decreto di "concessione provvisoria", pur essendo tassati secondo il principio di cassa, costituiscono, ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), sopravvenienze attive e devono pertanto essere iscritti in bilancio, in quanto la situazione giuridica che deriva dal predetto provvedimento amministrativo è di diritto soggettivo, avente ad oggetto la prestazione patrimoniale come definita e liquidata già dalla prima rata, senza che assuma rilevanza l'ipotetica possibilità che l'Amministrazione revochi il contributo (che determinerebbe, a propria volta, una sopravvenienza passiva).

(massima n. 2)

In tema di I.R.P.E.F., l'imprenditore che conceda in affitto la sua unica azienda perde la qualifica di imprenditore, e non può pertanto più avvalersi dei criteri di deducibilità previsti per il reddito d'impresa rispetto ad un reddito costituito dai canoni d'affitto dell'azienda, i quali, in difetto di qualsiasi atto di residuata gestione, non possono considerarsi come conseguiti nell'esercizio dell'originaria impresa, cessata con il subentro del terzo: pertanto, poiché ai sensi degli artt. 63 e 75 del t.u.i.r., occorre sempre e comunque un collegamento tra reddito imprenditoriale e componente negativo deducibile - che non può riferirsi ad un reddito "ontologicamente" diverso, perché estraneo alla stessa attività d'impresa -, la deducibilità degli interessi passivi, legittima ove essi siano sostenuti in presenza ed in funzione dell'esercizio dell'attività d'impresa, intesa come organizzazione di uomini e mezzi, va esclusa, per il venir meno della "ratio" della previsione, quando tale attività sia, a tutti gli effetti, esercitata da un altro soggetto.

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