Cassazione civile Sez. V sentenza n. 12285 del 18 maggio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposte sul reddito d'impresa, la legittimità della deduzione, da parte di una società avente sede all'estero e con stabile organizzazione in Italia, di una quota delle spese generali (cd. spese di regia) sostenute dalla società capogruppo e da questa ripartite "pro quota" tra le società partecipate, esige che il requisito della inerenza dei costi sostenuti all'oggetto dell'attività - prescritto dagli artt. 75, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo "ratione temporis" vigente, ora art. 109) - sia dimostrato da idonea attestazione tecnico-contabile e dalla inesistenza di duplicazione di costi; tale prova può dirsi raggiunta quando la natura e la composizione dei servizi prestati alla stabile organizzazione e la loro funzionalità all'attività di questa risultino dai prospetti redatti dalla capogruppo e certificati da una società internazionale di revisione, tenuto conto della funzione di controllo pubblicistico che questa svolge, in posizione di indipendenza rispetto al soggetto conferente l'incarico e della responsabiltà, civile e penale, in cui incorre il revisore, iscritto in apposito Albo tenuto dalla CONSOB, che attesti dati non veritieri. Ne consegue che la revisione, articolata mediante relazioni sulla corrispondenza dei dati di bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze delle scritture contabili, rende affidabili le relative attestazioni che, assumendo valore di prova decisiva, non possono essere disattese dall'Amministrazione Finanziaria o dal giudice, se non contrastate da prove di eguale portata.

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