Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 18994 del 17 luglio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il beneficio del credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 per i soggetti titolari di redditi d'impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni, materiali e immateriali, nuovi e fiscalmente ammortizzabili, ossia strumentali all'esercizio dell'impresa. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che non aveva riconosciuto il credito d'imposta per l'acquisto di spese di pubblicitą inerenti all'attivitą d'impresa).

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