Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 20049 del 11 agosto 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema d'imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'inerenza all'attività d'impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ex art. 75 (ora 109) del d.P.R. n. 917 del 1986, va definita come una relazione tra due concetti - la spesa (o il costo) e l'impresa - sicché il costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto deducibili - in virtù dello stretto collegamento funzionale tra i due soggetti - le spese di manutenzione straordinaria eseguite da ATAC s.p.a. su beni strumentali all'esercizio dell'attività di trasporto svolta da TRAMBUS s.p.a.).

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