Commissione Tributaria Regionale Per La Toscana sentenza n. 1986 del 20 settembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

La presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche, sancita dall’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002, opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino requisiti ulteriori. Ne deriva che per la fruibilità dell’agevolazione, il dettato normativo richiede solo che gli importi debbono essere destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti della società erogante e che a fronte delle somme corrisposte deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario, reputandosi irrilevanti ai fini dell’accertamento, secondo questa Commissione, le forme nelle quali la pubblicità e propaganda si estrinsecano.

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