Cassazione civile Sez. V sentenza n. 30770 del 28 novembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di disciplina antielusiva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, è nullo l'avviso di accertamento che, oltre a non contenere una specifica motivazione in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente, ai sensi del comma 5 dell'art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, sia stato emesso all'esito di un procedimento iniziato con una richiesta di chiarimenti non rispettosa delle prescrizioni contenute del comma 4 del richiamato articolo, e pertanto inidonea ad instaurare un giusto contraddittorio con il contribuente. (Nella specie, l'amministrazione aveva invitato la società ricorrente a presentarsi presso l'ufficio, anziché chiedere chiarimenti da inviare per iscritto; aveva concesso un termine di 15 giorni per la presentazione, anziché accordare i prescritti 60 giorni; con l'invito aveva fatto un mero rinvio all'art. 37 bis, invece di indicare i motivi per i quali si ritenevano applicabili i commi 1 e 2 del citato articolo; infine, l'avviso di accertamento non conteneva alcun riferimento alle giustificazioni fornite dalla società.)

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