Commissione Tributaria Regionale Per Il Lazio sentenza n. 2102 del 3 marzo 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora due aziende condividano lo stesso immobile non è detto necessariamente che il canone di affitto debba essere ripartito in parti uguali potendo le due locatarie stabilire un criterio conforme al «buon esercizio dell’attività imprenditoriale», vale a dire che il costo maggiore è sopportato dall’azienda con la maggiore redditività. L’avviso con cui l’Amministrazione finanziaria recupera a tassazione maggiori ricavi e costi ritenuti indeducibili per i canoni di locazione, accertando, di conseguenza, un maggior reddito d’impresa, è illegittimo.

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