Cassazione civile Sez. V sentenza n. 17454 del 14 luglio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di IRPEG, l'assenza di contabilitą separata per l'attivitą commerciale eventualmente esercitata dagli enti non commerciali, prevista dall'art. 109, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 ("ratione temporis" vigente, ora art. 144), nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 460 del 1997, non comporta l'indeducibilitą dei costi promiscui, rimanendo ferma la loro deducibilitą secondo un criterio di ripartizione proporzionale, cioč in ragione del rapporto tra i ricavi che concorrono a formare il reddito d'impresa e la somma di tutti i ricavi ed i proventi conseguiti, sempre che il contribuente dimostri la natura effettiva di tali costi, in applicazione dei principi regolativi dell'onere della prova.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.