Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 16812 del 24 luglio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposte sui redditi delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 108 (ex 74, secondo comma) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e di pubblicità va individuato nella diversità, anche strategica, degli obiettivi, atteso che costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l'immagine della società e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque al fine diretto di incrementare le vendite, sicché è necessaria una rigorosa verifica in fatto della effettiva finalità delle spese. (Nella specie, la S.C. ha escluso che tale verifica potesse considerarsi compiuta in presenza di una motivazione che apoditticamente collegava l'incremento del volume delle scommesse sulle corse dei cavalli con i costi sostenuti per catering, ricevimenti, ristorazione e pernottamenti all'interno di un ippodromo). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Roma, 26/04/2012).

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