Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 1232 del 21 gennaio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di conferimento d'azienda, il "bonus" aggregazioni ex l. n. 296 del 2008, riguardante i beni strumentali, materiali e/o dell'avviamento, e il regime sostitutivo di cui all'art. 1, comma 48, della l. n. 244 del 2007 non costituiscono regimi opzionali concorrenti, ma disciplinano fattispecie differenti, atteso che, nel primo caso, l'opzione in favore dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sui residui valori presenti in bilancio, riconosciuta al contribuente che abbia beneficiario dell'agevolazione, riguarda i disallineamenti derivanti dai maggiori valori iscritti dal conferitario rispetto all'ultimo valore, fiscalmente riconosciuto, iscritto dal conferente, mentre nel secondo caso le differenze tra valori civili iscritti in bilancio e valori fiscali dei cespiti conferiti sono state originate presso il conferente, anche solo in parte, da deduzioni extracontabili risultanti dal quadro EC della dichiarazione dei redditi. Ne consegue che, mentre nel primo caso non vi č alcuna deduzione dal reddito imponibile da recuperare a tassazione, nel secondo trova applicazione, in via prioritaria, il regime dell'imposizione sostitutiva, prevalendo la disciplina prevista per il recupero di tali eccedenze extracontabili operate in esercizi precedenti e rimaste sottratte all'imposizione.

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