Commissione Tributaria Regionale Per La Toscana sentenza n. 2343 del 27 ottobre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contribuente, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, fino all’esercizio 2015 aveva la facoltà di dedurre le spese di pubblicità nell’esercizio in cui erano state sostenute nel loro intero ammontare, ovvero capitalizzarle e dedurle per quote nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. (Quanto sopra valeva fino all’esercizio 2015, in quanto il d.lgs. 18.08.2015, n. 139, ha soppresso la possibilità di capitalizzare i costi di ricerca e di pubblicità dal 1° gennaio 2016, che, quindi, da tale data devono essere imputati solo all’esercizio in cui sono stati sostenuti e, per quelli che alla data del 1’ gennaio 2016 si trovavano ancora in corso di ammortamento perché capitalizzati precedentemente, poteva soccorrere il principio contabile OIC 24 che, per il bilancio al 31.12.2016, aveva previsto che se i costi di ricerca e di pubblicità avessero soddisfatto “i requisiti stabiliti per
la capitalizzazione dei costi di impianto e di ampliamento” avrebbero potuto essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, dalla voce di bilancio “B12” alla voce “B/1 Costi di impianto e di ampliamento”; altrimenti avrebbe dovuto essere seguito quanto stabilito dal principio contabile OIC 29 per il quale i cambiamenti di principi contabili che generano proventi o oneri sono da iscrivere nella parte straordinaria del conto economico).

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