Cassazione civile Sez. V sentenza n. 25566 del 27 ottobre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'esercizio della facoltą di opzione, riservata al contribuente dall'art. 84 TUIR (vigente "ratione temporis"), di utilizzare le perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi portandole in diminuzione del reddito prodotto nell'anno oggetto della dichiarazione, ovvero di non utilizzare dette perdite riportandole in diminuzione dal reddito nei periodi di imposta successivi, costituisce manifestazione di volontą negoziale e non mera dichiarazione di scienza, con la conseguenza che essa deve essere esercitata mediante una chiara indicazione nella dichiarazione non potendosi a tal fine l'Amministrazione sostituirsi al contribuente.

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