Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 10902 del 18 aprile 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposte sui redditi delle societā di capitali, la determinazione della base imponibile č, di regola, ispirata al criterio della "dipendenza", ossia della "derivazione" dal risultato del conto economico, redatto in conformitā dei canoni del codice civile e dei princėpi contabili nazionali, sicché, nella dichiarazione fiscale, la quota di ammortamento di un bene strumentale č deducibile anche per le annualitā durante le quali, a causa di un "factum principis", non ne sia stato possibile l'utilizzo. (La S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto deducibili, ai sensi dell'art. 102 del d.P.R. n. 917 del 1986, le quote di ammortamento di un impianto di compostaggio relative ad annualitā nelle quali lo stesso era sottoposto a sequestro giudiziario).

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