Commissione Tributaria Regionale Per L'Emilia-Romagna sentenza n. 3004 del 2 novembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

La deducibilità per le spese di sponsorizzazione sostenute dall’impresa a favore di una associazione sportiva dilettantistica è sempre riconosciuta a condizione:
1. che il soggetto sponsorizzato sia effettivamente una Associazione Sportiva Dilettantistica
(ASD) ex art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 (cd. Legge “Pescante”);
2. che sia rispettato il limite quantitativo annuo per la sponsorizzazione (€ 200.000 e
€ 400.000 dal 2017);
3. che l’attività sia finalizzata a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor;
4. che tale attività sia stata effettivamente posta in essere.
Il ricorrere congiunto di questi quattro requisiti determina una presunzione iuris et de iure di inerenza della spesa sostenuta, che non può esser superata dall’ufficio neppure evidenziando l’antieconomicità dell’operazione scrutinata, essendo la spesa superiore al 20% degli utili realizzati dall’impresa contribuente nel periodo d’imposta.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.