Cassazione civile Sez. V sentenza n. 16349 del 17 luglio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'art. 75 (attuale art. 109) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza. (Fattispecie in tema di attivitą estrattiva, in cui la S.C. ha precisato che, allorché si verifichi lo sfasamento temporale delle componenti reddituali, in applicazione del principio della correlazione sono i costi a seguire i ricavi, per cui una volta determinato l'esercizio di competenza dei ricavi, si determina automaticamente l'esercizio in cui divengono deducibili i costi). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Piemonte, 20/10/2008)

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