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Articolo 44 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 04/07/2026]

Redditi di capitale

Dispositivo dell'art. 44 TUIR

1. Sono redditi di capitale:

  1. a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
  2. b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;
  3. c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
  4. d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
  5. d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending)gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;
  6. e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;
  7. f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;
  8. g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
  9. g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
  10. g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
  11. g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
  12. g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
  13. g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47 bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73(1);
  14. h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

2. Ai fini delle imposte sui redditi:

  1. a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi;
  2. [b) le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), rappresentate e non rappresentate da titoli, si considerano similari rispettivamente alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata nel caso in cui la relativa remunerazione se corrisposta da una società residente sarebbe stata totalmente indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa per effetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 9.] (2)
  3. c) si considerano similari alle obbligazioni:
  4. 1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
  5. 2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

Note

(1) Lettera modificata dall'art. 13 comma 1 lettera a) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.
(2) Lettera soppressa dal D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247.

Massime relative all'art. 44 TUIR

Cass. civ. n. 2057/2020

In tema di imposte sui redditi di capitale, la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non altera il regime fiscale del credito oggetto di rinuncia, sicché, dovendosi considerare il credito comunque utilizzato, sebbene materialmente non incassato, sussiste l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 26, quinto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta.

Comm. Trib. Reg. Lombardia n. 4192/2017

È illegittimo l’operato dell’ufficio che applica a carico del richiedente la tassazione sulla liquidazione del fondo pensione in base alla normativa vigente al momento dell’erogazione, senza considerare la disciplina pregressa riferita al momento di iscrizione del contribuente nel predetto fondo (la vicenda è relativa ad un contribuente iscritto alla forma pensionistica complementare in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.lgs n. 124/1993, con erogazione del capitale avvenuta successivamente a tale momento).

Cass. civ. n. 13642/2011

In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dall'1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del D.P.R. n. 917 cit. (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Roma,12/12/2005).

Cass. civ. n. 22772/2006

In tema d'imposte sul reddito, è corretta la sentenza di merito che abbia negato la possibilità di qualificare come redditi di capitale o derivanti da operazioni speculative, ai sensi degli artt. 41 e 76 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (applicabili "ratione temporis"), gl'importi riscossi a titolo di prelievo automatico garantito previsto da un programma d'investimento sottoscritto dal contribuente e rivelatosi in seguito una truffa, il quale prevedeva l'acquisto di azioni o quote di società del gruppo facente capo alla società fiduciaria, con l'impegno di società esterne a riacquistare successivamente le medesime azioni o quote a prezzi maggiorati, nonché a sborsare i predetti prelievi a titolo di anticipazione sui rimborsi dovuti per la futura vendita dei titoli: si tratta infatti di attribuzioni patrimoniali che, in quanto non ricollegabili ad un'operazione speculativa i cui risultati finali si siano rivelati sfavorevoli per vicende successive alla stipulazione del contratto, (quali la situazione di mercato o errori nella conduzione dell'affare), ma ad una vera e propria attività fraudolenta, essendo l'intera operazione riconducibile addirittura ad un'ipotesi di reato, costituiscono fin dall'origine un risarcimento del danno derivante da illecito extracontrattuale. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Potenza, 2 Dicembre 1999).

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Consulenze legali
relative all'articolo 44 TUIR

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

U.P. chiede
lunedì 24/08/2026
“Gentilissimi, ritengo interessante porre la domanda di seguito:

Ritenete corretta l'interpretazione che una distribuzione da Trust Opaco, residente in un paese a fiscalità privilegiata destinata ad un Residente Italiano sia assoggettata a reddito di capitale, e quindi tassata al 26%?

(Riferimento Art. 44, comma 1, lett. 5-sexies del TUIR).

Mi sembra corretto, però forse in conflitto con l'Art. 45, 4-quater, che identifica tutto come reddito (e quindi non di capitale), ma assoggettato ad IRPEF se il Trust è Opaco”
Consulenza legale i 25/08/2026
Il tema richiede di tenere distinti tre profili che tendono facilmente a sovrapporsi: la qualificazione fiscale dell’attribuzione ricevuta dal beneficiario, la determinazione della relativa base imponibile e, infine, il regime di tassazione applicabile.
Partiamo anzitutto da una precisazione formale: la disposizione rilevante è l’art. 44, comma 1, lett. g-sexies) del TUIR, e non la lett. “5-sexies”.
La norma ricomprende espressamente tra i redditi di capitale non soltanto i redditi imputati ai beneficiari dei trust trasparenti ai sensi dell’art. 73, comma 2, TUIR, ma anche i redditi corrisposti a soggetti residenti in Italia da trust – o istituti aventi analogo contenuto – stabiliti in Stati o territori che, con riferimento al trattamento fiscale dei redditi prodotti dal trust, devono considerarsi a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47 bis TUIR, anche qualora il soggetto residente che riceve l’attribuzione non possa essere qualificato come “beneficiario individuato” ai sensi dell’art. 73 TUIR.


La disposizione è stata modificata dall’art. 13 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 proprio per intercettare la fattispecie del trust opaco estero stabilito in una giurisdizione a fiscalità privilegiata. La ratio della modifica è chiaramente illustrata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022: evitare che l’opacità del trust, combinata con un livello di tassazione particolarmente ridotto nello Stato estero, conduca alla sostanziale detassazione definitiva del reddito quando questo venga successivamente attribuito a un beneficiario fiscalmente residente in Italia.
Ne deriva un primo punto che riteniamo sufficientemente fermo: laddove ci troviamo effettivamente di fronte a un trust opaco non residente e il trust sia “stabilito” in una giurisdizione che, con specifico riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust stesso, integra il requisito della fiscalità privilegiata ex art. 47-bis TUIR, la componente reddituale attribuita al beneficiario residente italiano costituisce reddito di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g-sexies).


L'imposizione opera secondo il criterio di cassa e, quindi, al momento della corresponsione dell'attribuzione, proprio perché la norma utilizza l'espressione “redditi corrisposti”. La stessa Agenzia lo ha ribadito sia nella circolare n. 34/E/2022 sia, successivamente, nella risposta a interpello n. 309 del 28 aprile 2023.
È però importante sottolineare che la nozione di “Paese a fiscalità privilegiata” non può essere utilizzata in senso generico. Non è sufficiente che lo Stato estero sia comunemente percepito come una giurisdizione a bassa imposizione. L’art. 44 rinvia espressamente ai criteri dell’art. 47-bis e il confronto deve essere effettuato con riferimento al trattamento fiscale concretamente previsto per i redditi prodotti dal trust. Secondo la circolare n. 34/E, il reddito distribuito dal trust opaco è imponibile in capo al beneficiario residente quando il livello nominale di tassazione del trust risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. Per i trust non commerciali che producono esclusivamente redditi finanziari, l'Agenzia precisa che il confronto deve essere effettuato con la tassazione italiana prevista per redditi finanziari della stessa natura, normalmente pari al 26 per cento; questo significa, in termini semplificati, che il test può essere effettuato prendendo come riferimento la metà di tale livello impositivo, ma ciò non significa che il reddito distribuito al beneficiario sia per questo tassato al 26 per cento. Sono due questioni concettualmente distinte.
Ed è precisamente su quest’ultimo aspetto che non condividiamo la conclusione contenuta nel quesito.


Il fatto che l’art. 44 qualifichi una determinata entrata come “reddito di capitale” non comporta, di per sé, che quel reddito sia necessariamente soggetto a un’imposta sostitutiva o a una ritenuta definitiva del 26 per cento. Nell’ordinamento italiano esistono redditi di capitale soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva e redditi di capitale che, invece, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente e sono assoggettati all’IRPEF ordinaria progressiva.
Lo stesso regime dei trust ne costituisce una dimostrazione particolarmente evidente. La circolare n. 34/E, con riferimento ai redditi imputati dai trust trasparenti ai beneficiari persone fisiche, precisa espressamente che, pur trattandosi di redditi di capitale ai sensi della medesima lett. g-sexies), essi concorrono alla formazione del reddito complessivo e sono assoggettati alle aliquote progressive IRPEF.


Anche l’art. 18 TUIR, relativo all’imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera, non contiene una regola generale secondo cui ogni reddito di capitale proveniente dall’estero debba essere tassato al 26 per cento. Esso stabilisce, invece, che i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti sono assoggettati a imposizione sostitutiva quando si tratta di redditi per i quali, se corrisposti secondo le fattispecie interne corrispondenti, sarebbe prevista una ritenuta a titolo d’imposta o una specifica imposta sostitutiva, applicando la stessa aliquota. Si tratta, quindi, di una disposizione di raccordo con specifici regimi sostitutivi e non di una norma che attribuisce autonomamente l’aliquota del 26 per cento a qualsiasi reddito di capitale estero.


Per le attribuzioni provenienti dal trust opaco estero a fiscalità privilegiata di cui alla lett. g-sexies), manca invece una disposizione che preveda in via generale una ritenuta definitiva del 26 per cento corrispondente alla particolare fattispecie. Conseguentemente, per il beneficiario persona fisica residente che percepisca l’attribuzione fuori dall’esercizio di impresa, la qualificazione come reddito di capitale conduce, ordinariamente, al concorso al reddito complessivo e all'applicazione dell'IRPEF progressiva, salvo naturalmente che, nella specifica fattispecie, intervengano differenti disposizioni speciali applicabili alla natura del reddito o alla modalità con cui questo è percepito.


Passando al rapporto tra art. 44, comma 1, lett. g-sexies), e art. 45, comma 4-quater, riteniamo che non vi sia invece alcun contrasto normativo.
Anzi, le due disposizioni devono essere necessariamente lette insieme.
La norma stabilisce infatti che, qualora nelle attribuzioni provenienti da trust esteri a beneficiari residenti in Italia non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito.
La parola “reddito” utilizzata dall’art. 45, comma 4-quater, non identifica quindi una categoria reddituale distinta o residuale e, soprattutto, non trasforma l'attribuzione in qualcosa di diverso da un reddito di capitale. Occorre ricordare che l’art. 45 si trova precisamente nel Capo III del Titolo I del TUIR, dedicato ai redditi di capitale, e reca la rubrica “Determinazione del reddito di capitale”. La sua funzione è dunque quantitativa e probatoria, non classificatoria.


Su questo punto la circolare n. 34/E è particolarmente chiara, perché qualifica il comma 4-quater come una “presunzione legale relativa” introdotta ai fini della determinazione del reddito di capitale di cui all’art. 44, comma 1, lett. g-sexies). L’intento è evitare che la mancata disponibilità della documentazione del trustee circa la composizione della distribuzione renda impossibile stabilire l'imponibile italiano.
In altri termini, se il trustee è in grado di documentare adeguatamente che una parte dell’attribuzione rappresenta restituzione del patrimonio originariamente apportato al trust – ad esempio la dotazione iniziale o successivi apporti patrimoniali – quella componente, in linea di principio, non rappresenta reddito ai fini dell’art. 44. La componente derivante da redditi prodotti dal trust, invece, è imponibile. Se tale distinzione non può essere ricostruita in modo attendibile attraverso la documentazione del trustee, interviene l’art. 45, comma 4-quater, e opera la presunzione secondo la quale l’intera attribuzione è reddituale.


La presunzione è relativa, non assoluta: può quindi essere superata attraverso idonea documentazione che consenta di ricostruire separatamente il patrimonio del trust e i redditi da esso prodotti, inclusi quelli eventualmente reinvestiti o capitalizzati. Anche sotto questo profilo la circolare n. 34/E attribuisce particolare rilevanza alla contabilità e alla documentazione predisposta dal trustee.
Riteniamo inoltre significativo, sul piano sistematico, che le due disposizioni siano state introdotte contestualmente dal medesimo intervento legislativo, ossia dall’art. 13, comma 1, lett. a) e b), del D.L. n. 124/2019. Sarebbe pertanto difficilmente sostenibile una lettura secondo cui il legislatore abbia contemporaneamente qualificato l'attribuzione come reddito di capitale nell’art. 44 e l’abbia, poi, trasformata in una diversa categoria di reddito nell’art. 45. La lettura coerente – ed espressamente recepita dalla prassi amministrativa – è che l’art. 44 individua il presupposto e la categoria reddituale, mentre l’art. 45 detta una regola di quantificazione dell’imponibile, introducendo una presunzione in caso di commistione o mancata documentazione tra income e principal.


Concludendo, l’attribuzione effettuata da un trust opaco estero effettivamente stabilito in una giurisdizione a fiscalità privilegiata secondo il testo dell’art. 47-bis TUIR, in favore di una persona fisica fiscalmente residente in Italia, assume rilevanza come reddito di capitale ex art. 44, comma 1, lett. g-sexies), secondo il criterio di cassa.
Non riteniamo invece corretto affermare che, in quanto reddito di capitale, l’importo sia automaticamente assoggettato all’aliquota del 26 per cento. Il 26 per cento richiede uno specifico regime di ritenuta o imposizione sostitutiva; non costituisce l’aliquota generale dei redditi appartenenti alla categoria dell’art. 44. Per il beneficiario persona fisica residente, in assenza di una disposizione speciale che disponga diversamente, il reddito di capitale in esame concorre al reddito complessivo ed è, quindi, assoggettato all’IRPEF secondo le aliquote progressive.

Luigi O. chiede
giovedì 12/10/2017 - Lazio
“Avvocato, con la banca Alfa Spa ho una polizza denominata “...omissis...”. Detta polizza è a vita ma è stata tolta dal mercato. Quindi è a vita per tutti i passati iscritti. Nel contratto firmato c’è la seguente dicitura: “La misura annua minima di rivalutazione garantita potrà essere modificata dalla compagnia, anche prima dei 10 anni di durata contrattuale , tale eventuale modifica si riferirà comunque solo ad eventuali versamenti aggiuntivi. In ogni caso, trascorsi 10 anni dalla decorrenza di ciascun versamento la compagnia si riserva con cadenza decennale, di rivedere la misura annua minima di rivalutazione garantita da applicare per ogni decennio successivo. La nuova misura minima di rivalutazione deve risultare sempre maggiore di zero e non può trovare applicazione retroattiva con riferimento al periodo di decorrenza del contratto già trascorso”
Mi chiedo:
• volendo fare un versamento aggiuntivo, la rivalutazione, nel tempo, sarà sempre non inferiore allo 0% ? Mi lascia perplesso la seguente dicitura: “… e non può trovare applicazione retroattiva con riferimento al periodo di decorrenza del contratto già trascorso”.
Mi può spiegare meglio il senso di queste parole?
Ancora: “Tassazione delle somme assicurate. Come da disposizione vigenti alla data di redazione della presente nota informativa , le somme liquidate dalla compagnia in dipendenza dell’assicurazione sulla vita qui descritta, se corrisposte in caso di decesso del’assicurato, sono esenti da IRPEF e da imposta sulle successioni. Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni: l’importo relativo alla rivalutazione annua del capitale è assoggettata, al momento dell’erogazione, ad un’imposta sostitutiva nella misura del 12,50%. Il valore di riscatto è soggetto ad imposta sostitutiva, pari al 12,50% sulla differenza (plusvalenza) tra la somma dovuta e l’ammontare dei premi versati (eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali. La compagnia non opera la ritenuta della predetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che hanno stipulato il contratto nell’ambito di attività commerciale, la compagnia non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito”.

Mi chiedo:
• poiché l’imposta recentemente è stata aumentata, credo, al 26% dal 12,50%, la compagnia nel mio caso, è obbligata ad applicarmi il 12,50% ? La dicitura “Come da disposizione vigenti alla data di redazione della presente nota informativa …” mi lascia pensare che è possibile assoggettare con la nuova 26%.”
Consulenza legale i 15/10/2017
In relazione al primo quesito, sulla base dello stralcio delle condizioni contrattuali riportato, si ritiene che la misura della rivalutazione deve risultare sempre maggiore di zero, sia in relazione ai versamenti aggiuntivi che verranno effettuati nel tempo e, per i quali, la banca si è riservata la facoltà di modificare la misura delle rivalutazione garantita, rispetto a quella originariamente stabilita; sia in riferimento al versamento inizialmente effettuato, per il quale la banca si è riservata la facoltà di modificare la misura della rivalutazione trascorsi 10 anni dalla scadenza del versamento.

L’inciso “non può trovare applicazione retroattiva con riferimento al periodo di decorrenza del contratto già trascorso” sta, dunque, a significare che, nell’ipotesi in cui la banca modifica la misura della rivalutazione garantita prima dei 10 anni decorrenti dal versamento iniziale o da ciascun versamento aggiuntivo, tale modifica si riferirà solo ed esclusivamente ai versamenti successivi alla modifica stessa.

Relativamente al tema dell’aliquota da applicare ai fini della tassazione in via sostitutiva si ricorda che, come precisato nella Circolare n. 8/E del 01.04.2016, richiamando la Circolare n. 19 del 27.06.2014, sui redditi sottoposti a ritenuta si applicherà l’aliquota vigente nei periodi di maturazione degli stessi e, quindi, in dettaglio:
  • aliquota del 12,5 per cento sulla parte di rendimento maturata fino al 31 dicembre 2011;
  • aliquota del 20 per cento sulla parte di rendimento maturata dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014;
  • aliquota del 26 per cento sulla parte di rendimento maturata dal 1° luglio 2014.

Inoltre, dal 1° gennaio 2012 la base imponibile del reddito in questione è ridotta di una quota riferibile alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’articolo 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati e alle obbligazioni emesse da Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni individuati nel decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni (cosiddetta white list) e, dal 1° luglio 2014, da enti territoriali degli stessi.

Tale riduzione è operata ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 dicembre 2011 riguardanti i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

Riguardo al tema della esenzione delle somme corrisposte in caso di morte, si ricorda che le disposizioni contenute nei commi 658 e 659 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilità 2015 -, riscrivendo il quinto comma dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, hanno limitato, a decorrere dall’entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 2015), l’esenzione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai soli capitali percepiti, in caso di morte dell’assicurato, a copertura del rischio demografico, dai beneficiari di assicurazioni sulla vita.

La modifica normativa in esame determina una diversificazione del regime fiscale applicato ai capitali erogati in dipendenza di polizze assicurative sulla vita per il caso morte aventi differenti caratteristiche contrattuali, vale a dire quelle di “puro” rischio, quali la cosiddetta “temporanea caso morte”, e polizze di tipo “misto”, caratterizzate anche da una componente finanziaria.

Nel caso di contratti di assicurazione “temporanea caso morte”, i cui premi sono finalizzati interamente alla copertura del rischio demografico, continuerà ad applicarsi la totale esenzione dall’IRPEF di quanto corrisposto ai beneficiari.

Diversamente, nel caso delle cosiddette polizze vita “miste”, è esente dall’IRPEF il capitale erogato a copertura del “rischio demografico” mentre la parte restante della prestazione corrisposta sarà imponibile in capo ai beneficiari.