Cassazione civile Sez. V sentenza n. 1304 del 18 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposte sul reddito d'impresa, l'accantonamento di somme per premi fedeltā in forma di prodotti assicurativi e previdenziali da attribuire ai promotori finanziari al momento della cessazione del rapporto č deducibile secondo il principio di competenza in quanto costituisce un costo certo, determinato in base a criteri oggettivi e inerente all'attivitā aziendale, essendo gli esborsi destinati a garantire l'erogazione di tali benefici integrativi sopportati dall'impresa in costanza di rapporto lavorativo, senza che assuma rilevanza la previsione contrattuale di situazioni, riconducibili al venir meno del patto di fedeltā, al cui verificarsi consegua la perdita del trattamento premiale, trattandosi di condizioni risolutive e non sospensive.

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