Commissione Tributaria Regionale Per La Val D'Aosta Sez. I sentenza n. 31 del 28 novembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riferimento alla c.d. Tremonti ter (art. 5 d.l. n. 78/2009), nell’ipotesi in cui l’investimento in beni della divisione 28 sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base ai criteri di competenza di cui all’articolo 109 del TUIR, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera (macchinario, apparecchiatura o porzione di essa), risulta verificata o accettata dal committente.

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