Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 23812 del 11 ottobre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposte dirette, gli accantonamenti indeducibili a fondo rischi, essendo effettuati in previsione di passivitą prive dei requisiti di certezza e di determinabilitą, sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 75, comma 1, parte seconda, del d.P.R. n. 917 del 1986 (attuale art. 109, comma 1, parte seconda, del medesimo d.P.R.), sicché, derogando al principio di competenza, sono tassabili al momento della loro utilizzazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto corretto sottoporre a tassazione la plusvalenza utilizzata dalla societą nell'esercizio in cui le somme accantonate erano state utilizzate, quale sopravvenienze attive, a seguito dell'azzeramento del fondo).

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