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Articolo 101 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite

Dispositivo dell'art. 101 TUIR

1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2.

1-bis. [Per i beni di cui all'articolo 87, fermi restando i requisiti ivi previsti al comma 1, lettere b), c) e d), l'applicazione del comma 1 del presente articolo è subordinata all'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente.](1)

2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.

2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis.

3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4), del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata.

4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'articolo 87.

5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

5-bis. Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza dalla stessa società che ha generato le perdite(2).

7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società indicate al comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare , nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della partecipazione.

Note

(1) Comma abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(2) La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto, con l'art. 1, comma 24, che, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Massime relative all'art. 101 TUIR

Cass. civ. n. 2057/2020

In tema di imposte sui redditi di capitale, la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non altera il regime fiscale del credito oggetto di rinuncia, sicché, dovendosi considerare il credito comunque utilizzato, sebbene materialmente non incassato, sussiste l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 26, quinto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta.

Cass. civ. n. 20337/2019

In tema di IVA, lo storno di fatture con note di variazione di pari importo è legittimo solo per le operazioni effettive e reali e non anche per quelle inesistenti, con conseguente indeducibilità, in detta ipotesi, delle relative sopravvenienze passive dal reddito imponibile.

Cass. civ. n. 9784/2019

In tema di imposte sui redditi, ai fini della deducibilità della perdita su crediti, quali componenti negativi del reddito di impresa, il contribuente deve fornire la prova circa la loro inerenza all'attività imprenditoriale.

Cass. civ. n. 9237/2019

In tema di determinazione dei redditi di impresa, poiché dal compimento di una determinata scelta di bilancio da parte della società contribuente consegue automaticamente l'applicazione del relativo regime fiscale, ove venga istituito un fondo rischi su crediti, le perdite sui crediti realizzate successivamente agli accantonamenti previsti in bilancio, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, sono deducibili, a norma dell'art. 101 dello stesso decreto, non integralmente, ma solo per la parte che eccede l'ammontare complessivo degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi.

Cass. civ. n. 345/2019

La cessione, da una società sportiva all'altra, di un contratto di prestazioni calcistiche ex art. 5 della l. n. 91 del 1981, ha ad oggetto un bene immateriale strumentale all'esercizio dell'impresa, idoneo a generare minusvalenze deducibili, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo applicabile "ratione temporis"), solo se l'atto è a titolo oneroso, mentre ciò non avviene ove non sia previsto il pagamento di un corrispettivo per detta cessione, ipotesi nella quale la causa concreta del negozio risiede nell'interesse del cedente a privarsi del proprio diritto esclusivo a godere delle prestazioni sportive senza ricevere nulla in cambio, a nulla rilevando, quindi, che la cessionaria debba corrispondere al calciatore ceduto un compenso.

Cass. civ. n. 24012/2018

In tema di imposta sui redditi di impresa, ai sensi dell'art. 66, comma 3 (ora art. 101, comma 5), del d.P.R. n. 917 del 1986, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti non correlate all'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, il contribuente deve dimostrare gli elementi "certi e precisi" che danno luogo a dette perdite, che devono ritenersi esistenti quando il debitore non paghi volontariamente e i crediti non possano essere soddisfatti coattivamente.

Cass. civ. n. 10686/2018

In tema di redditi di impresa, il discrimine tra "perdite sui crediti" e "svalutazione dei crediti" si correla alla definitività del venir meno della posta attiva, nel senso che, alla stregua di un giudizio prognostico, si ha perdita del credito quando esso è divenuto definitivamente inesigibile, mentre si ha svalutazione quando il credito è solo temporaneamente non realizzabile.

Corte cost. n. 956/2018

In tema di svalutazione dei crediti per la determinazione del reddito d'impresa, l'art. 106, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, consente agli enti creditizi e finanziari di cui al d.lgs. n. 87 del 1992 di dedurre in ciascun esercizio il valore dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria risultanti in bilancio nella misura percentuale prevista al comma 1 del detto art. 106, senza che assuma rilevanza sul plafond di deducibilità di tali crediti il grado di rischiosità degli stessi, anche desunto dalla tipologia dei soggetti debitori, ovvero la distinzione tra soggetti ricompresi o meno nel sistema bancario.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le minusvalenze risultanti dalla differenza tra il costo residuo dei beni mobili concessi in locazione finanziaria ad utilizzatori inadempienti (con conseguente risoluzione dei relativi negozi) e quello previsto nei nuovi contratti di locazione, costituiscono perdite su crediti impliciti nei predetti contratti, ex art. 106, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, deducibili a norma dell'articolo 101 del medesimo decreto.

Cass. civ. n. 23330/2017

In tema di imposte sui redditi di impresa, l'art. 66, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 va interpretato nel senso che l'anno di competenza per operare la deduzione delle perdite sui crediti deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che questi non possono più essere soddisfatti, materializzandosi in tale momento gli elementi "certi e precisi" della loro irrecuperabilità. Diversamente, infatti, si rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo d'imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile e oggettivo per determinare il reddito d'impresa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate aveva rilevato l'indebita deduzione delle perdite su crediti vantati dalla società contribuente nei confronti di debitori dichiarati falliti negli anni compresi tra il 1982 e il 1992, che erano state ripartite, a decorrere dal 1994, in più esercizi sulla base di un piano di ammortamento quinquennale).

Cass. civ. n. 19192/2017

Ai fini della deducibilità delle erogazioni liberali in favore di una persona giuridica ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986, è necessario che la somma sia effettivamente destinata al perseguimento di attività liberali o solidaristiche, spettando al contribuente la prova del concreto assolvimento di tale finalità.

Cass. civ. n. 6721/2017

In tema di reddito d'impresa, non è deducibile, per difetto del requisito dell'inerenza, l'esborso che il titolare dell'impresa familiare effettua in favore del congiunto a titolo di liquidazione per la cessazione del rapporto partecipativo, trattandosi di credito rapportato ad una quota di beni, utili ed incrementi e non di un costo da cui derivi un pur potenziale ricavo.

Cass. civ. n. 11728/2016

In tema d'imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, la somma dovuta dal datore di lavoro al lavoratore a seguito di una controversia, conclusasi con verbale di conciliazione dinanzi al giudice del lavoro, va dedotta dal reddito imponibile dell'anno d'imposta in cui il giudice ha conferito al predetto verbale valore esecutivo, rendendolo così non più modificabile ed attribuendo agli eventuali oneri che ne derivino per una delle parti il carattere della certezza, che è una delle condizioni della deducibilità fiscale. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Lazio, 18/12/2008).

Cass. civ. n. 7860/2016

La disciplina fiscale della perdita su crediti, di cui all'art. 101, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, stabilisce che l'inesigibilità del credito deve risultare da "elementi certi e precisi", sicché, ove la perdita derivi da rinuncia al credito, occorre che l'atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da un'effettiva irrecuperabilità del credito, rientrando diversamente negli atti di liberalità indeducibili a fini fiscali. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che, a fronte dell'effettiva e certa insolvibilità della società debitrice, non aveva ritenuto adeguata la rinuncia integrale ad un credito attesa l'avvenuta solo parziale rinuncia rispetto ad altro credito operata da una società controllata dalla creditrice, senza, tuttavia, considerare le caratteristiche oggettive dei due crediti). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 12/02/2009).

Cass. civ. n. 23863/2007

In tema di imposte sui redditi, non è necessario, al fine di ritenere deducibili le perdite sui crediti quali componenti negative del reddito d'impresa, che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore e, quindi, l'assoggettamento di costui ad una procedura concorsuale, essendo sufficiente che tali perdite risultino documentate in modo certo e preciso, atteso che secondo il disposto dell'art. 66, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le perdite sono deducibili, oltre che se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, quando, comunque, risultino da elementi certi e precisi; ne discende che in ipotesi di rapporti con operatori stranieri, al fine di stabilire la certezza della perdita, non può pretendersi la declaratoria di insolvenza del debitore, dovendosi avere riguardo all'esistenza di convenzioni internazionali vincolanti anche lo Stato del debitore, idonee a perseguire il debitore stesso per ottenere il pagamento del debito. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Ancona, 14 Maggio 2001).

Cass. civ. n. 1706/2007

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'ILOR dovuta in base al maggior imponibile accertato, ai sensi dell'art. 6, comma primo, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, sostanzialmente riprodotto nell'art. 101 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, costituisce sempre un onere interamente deducibile dall'imponibile IRPEG, trattandosi di un costo non collegato alla produzione del reddito. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Palermo, 7 Maggio 1999).

Cass. civ. n. 8580/2006

In tema di redditi d'impresa, fra gli accantonamenti al fondo rischi su crediti nei confronti di imprese assoggettate a procedure concorsuali, ai sensi degli artt. 66, comma 3, e 71 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo in vigore sino al 31 gennaio 2003), nonché dell'art. 11 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, non sono compresi i crediti nei confronti di imprese in amministrazione controllata, perché questa presuppone unicamente una temporanea difficoltà di adempiere alle obbligazioni da parte dell'imprenditore, e non è pertanto equiparabile, sotto il profilo dinamico, alle altre procedure concorsuali - per la cui apertura è, invece, esplicitamente richiesto lo stato di insolvenza - in ordine alle prospettive di soddisfazione dei creditori. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Genova, 15 Aprile 1999).

Cass. civ. n. 5357/2006

In tema di imposte sui redditi, l'art. 66, terzo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo che, al di fuori dell'ipotesi in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile soltanto se risultino da elementi certi e precisi, pone a carico del contribuente l'onere di allegare e documentare gli elementi di riferimento che hanno dato luogo alla perdita: pertanto, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione abbia negato la deducibilità delle perdite su crediti acquistati a seguito di cessione, la mera allegazione che quest'ultima ha avuto luogo "pro soluto" anziché "pro solvendo", secondo gli schemi predisposti dalla normativa civilistica, non esonera il contribuente dal documentare, mediante elementi certi e precisi (ad esempio, il prezzo stimato del credito rispetto al suo valore nominale), che la perdita risultante dalla cessione era da intendersi come oggettivamente definitiva, né preclude al giudice di merito l'esercizio del suo potere di apprezzare liberamente la sufficienza di quelle risultanze probatorie. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 17 Settembre 1999).

Cass. civ. n. 19918/2005

In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, il contribuente che intenda contestare il disconoscimento di una perdita su crediti da parte dell'ufficio ha l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del suo preteso diritto alla deducibilità della perdita ai sensi dell'art. 66, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dunque di fornire gli elementi "certi e precisi" richiesti dalla norma per dimostrare che la perdita si era verificata effettivamente: elementi che, d'altro canto, il giudice ha il potere-dovere di valutare, quanto alla loro idoneità a rappresentare una perdita credibile, indipendentemente dalle motivazioni addotte dall'ufficio in sede di accertamento o in sede di giudizio. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che, nel caso di specie, il giudice di appello fosse incorso in ultrapetizione per aver negato che gli elementi documentali offerti dal ricorrente fossero idonei a dimostrare l'asserita perdita, in base a considerazioni - quali la mancanza di data certa e la inopponibilità al fisco - non prospettate dall'ufficio). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 4 Maggio 1998).

Cass. civ. n. 14568/2002

Anche nel procedimento per regolamento di competenza le conclusioni del pubblico ministero debbono essere notificate alle parti, le quali hanno facoltà di replicare per iscritto non oltre cinque giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio, così come stabilito, in via generale, dall'art. 375 c.p.c.

Cass. civ. n. 12831/2002

In tema di dichiarazione dei redditi d'impresa, la perdita su crediti, prevista, come deducibile dall'imponibile, dall'art. 66, comma terzo, del d.P.R. n. 917 del 1986, ove subita a seguito del fallimento del proprio debitore, non deroga al principio più generale stabilito nell'art. 75, comma primo, dello stesso TUIR del 1986 (che - a fini di certezza dei componenti reddituali - stabilisce - sì - la regola della deducibilità dei componenti negativi nell'esercizio di competenza, ma anche il rinvio della deduzione per quelli di cui non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare). Conseguentemente, se è vero che il dichiarante non può scegliere il periodo di esercizio in cui farla valere, essa non deve essere neppure contabilizzata necessariamente e per intero nel periodo di esercizio in cui la procedura concorsuale si è aperta (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso dell'Amministrazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ammesso la possibilità, per la società creditrice, di imputare le perdite su crediti subite ad un periodo diverso e successivo rispetto a quello in cui era stato dichiarato il fallimento dei propri debitori). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Campania, 4 giugno 1999).

In tema di componenti del reddito d'impresa, i contributi dell'Azienda per gli interventi sul Mercato agricolo (AIMA), dovuti in presenza dei presupposti definiti dal diritto comunitario, acquistano certezza e determinabilità, ai fini dell'imputazione al reddito corrispondente ad un determinato esercizio dell'impresa, solo attraverso il procedimento amministrativo che ne verifica i presupposti e ne liquida l'ammontare. Ne consegue che, solo a seguito del decreto di liquidazione, che rende certo e liquido il credito, quest'ultimo concorre alla formazione della base imponibile e deve essere iscritto - dall'imprenditore - fra i componenti positivi del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Campania, 4 giugno 1999).

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