Commissione Tributaria Provinciale Di Torino Sez. IV sentenza n. 401 del 7 maggio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

E’ improprio assimilare in qualche modo la sanzione Antitrust, certamente non deducibile, con le spese sostenute per allestire, a seguito della procedura sanzionatoria Antitrust, una difesa tecnica, certamente sofisticata, tecnicamente impegnativa e specialistica, volta a documentare, con individuazione di una enorme mole di documenti, quei profili che nel contesto di una procedura sanzionatoria potessero mettere in luce - nell’ottica di una effettiva e meritevole cooperazione - elementi non indagati e di nuova cognizione per l’ente Antitrust. Tali costi, a differenza della sanzione, sono pertanto deducibili.

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