Cass. civ. n. 8955/2014
Il contratto di cointeressenza impropria, quale risulta delineato dall'art. 2554 cod. civ., si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota di utili derivanti dalla gestione di una sua impresa all'altro (associato) e l'apporto che quest'ultimo, senza partecipare alle perdite, conferisce per lo svolgimento di quell'impresa. Ne consegue l'applicabilitā delle norme dettate per i contratti a prestazioni corrispettive, tra cui gli artt. 1460 e 1220 cod. civ.
Cass. civ. n. 2091/1990
Il contratto, con il quale il farmacista, in corrispettivo di finanziamenti occorrenti per la sua attivitā, si impegni al versamento di una percentuale degli utili netti (cointeressenza), non implica la costituzione di societā o comunione di beni con il finanziatore, e, pertanto, non incorre in sanzione di nullitā, sotto il profilo della violazione dell'inderogabile principio dell'inscindibilitā della titolaritā della farmacia dalla titolaritā della gestione del relativo servizio e dell'azienda (artt. 11 e 12 della L. 2 aprile 1968, n. 475).
Cass. civ. n. 2671/1969
II contratto di cointeressenza agli utili senza partecipazione alle perdite, previsto dall'art. 2554 c.c., č affine all'associazione in partecipazione ed č caratterizzato dalla possibilitā di concorrere agli eventuali utili di un affare, quale corrispettivo del versamento di una somma al titolare dell'affare medesimo, in sostituzione degli interessi sulla somma stessa.
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Il contratto di cointeressenza agli utili senza partecipazione alle perdite puō riferirsi sia ad un complesso di affari che ad un affare unico.
Cass. civ. n. 1134/1968
Al contratto di cointeressenza agli utili senza partecipazione alle perdite, previsto dall'art. 2554 c.c., si applicano le disposizioni stabilite per l'associazione in partecipazione, in considerazione dell'affinitā esistente fra le due figure e non quelle dettate per la societā, fra le quali l'art. 2263 c.c. sulla presunzione di uguaglianza del valore dei conferimenti dei soci della societā semplice. Nell'ipotesi in cui la quota degli utili spettante all'associato non sia determinata nel contratto, il criterio da applicarsi ai fini di tale determinazione č quello della proporzionalitā, ossia della commisurazione della quota al valore dell'impresa dell'associante o dell'affare o degli affari da questo gestiti.