Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 21870 del 7 settembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di IVA, l'art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, disponendo che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, pone una presunzione assoluta di corrispondenza tra la data della sua percezione e la data di esecuzione della prestazione, cui il corrispettivo si riferisce: ne deriva che, ogni qual volta si debba individuare quando una determinata prestazione di servizi č stata effettuata, non rileva accertare la data nella quale storicamente la medesima sia stata eseguita, bensė (salvo il caso di precedente emissione di fattura) quella di percezione del relativo corrispettivo.

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