Cassazione civile Sez. V sentenza n. 32958 del 20 dicembre 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di condono fiscale previsto dall'art. 9 della l. n. 289 del 2002 non possono essere eliminate le rimanenze risultanti al 31 dicembre dell'anno oggetto di condono, in quanto si tratta di un'operazione che si riferisce al bilancio dell'anno successivo, non ricompreso nella disposizione agevolativa, la quale, stante la natura eccezionale, č insuscettibile di interpretazione estensiva.

(massima n. 2)

In virtł del principio di competenza nell'imputazione temporale dei componenti di reddito, avente carattere inderogabile, con riferimento ai contratti di appalto, concorrono alla formazione del reddito d'impresa, in un periodo determinato, esclusivamente i ricavi per i corrispettivi dei lavori ultimati, ossia per i quali sia intervenuta l'accettazione del committente, derivante dalla positiva esecuzione del collaudo o conseguente all'espressione, per "facta concludentia", di una volontą incompatibile con la mancata accettazione, secondo quanto stabilito nell'art. 1665, comma 2 e 3, c.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.