Commissione Tributaria Regionale Per Il Veneto sentenza n. 11 del 2 gennaio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

La spesa in questione è qualificata ex lege quale spesa pubblicitaria dall’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 che prevede la deducibilità di siffatta spesa da parte del soggetto erogante alla condizione che l’importo non superi il limite di € 200.000,00 annuo e che la spesa abbia la finalità di promuovere l’immagine o i prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario. Trattasi di norma prevista a favore delle associazioni sportive che vengono incentivate nella sponsorizzazione di attività economiche in presenza di determinati presupposti. Pertanto, una volta provato che l’associazione beneficiaria svolge un’attività di carattere sportivo e che il soggetto erogante ha stipulato un contratto con la stessa al fine di promuovere il suo marchio quale sponsor, come nella fattispecie, è irrilevante sotto il profilo fiscale il numero delle prestazioni nelle quali si concretizza l’attività di sponsorizzazione, trattandosi di questione che ha rilievo soltanto nel rapporto contrattuale tra l’associazione e la società sponsorizzata, alla quale spetta l’eventuale rilievo relativamente ad una sponsorizzazione modesta o inefficace. L’Ufficio, invece, non può sindacare né l’esatto adempimento contrattuale nel rapporto tra sponsor e associazione sportiva, né la corrispondenza tra investimento effettuato e benefici derivanti da esso.

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