Cassazione civile Sez. V sentenza n. 4218 del 24 febbraio 2006

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di accertamento dei redditi di impresa, l'esistenza dei presupposti per l'accertamento induttivo (nella specie, l'inattendibilità dell'intera contabilità, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) non comporta l'obbligo dell'ufficio ad una ricostruzione del reddito in modo totalmente svincolato dalle scritture dell'imprenditore. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della commissione tributaria regionale, la quale aveva ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio, che, pur essendo legittimato all'accertamento induttivo, si era limitato a ritenere che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di determinati costi). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Milano, 9 Luglio 1999).

(massima n. 2)

In tema di accertamento delle imposte sui redditi ed in merito alla deducibilità di costi di impresa non registrati, le norme del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (e, in particolare, l'art. 75, sesto comma) non autorizzano la detraibilità di tali spese quando, pur non risultando dal conto dei profitti e delle perdite - come richiesto dall'art. 74 del previgente d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 -, non siano state annotate nelle scritture contabili, purché non si tratti di irregolarità meramente formali. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Milano, 9 Luglio 1999).

(massima n. 3)

In tema di accertamento delle imposte sui redditi ed in merito alla deducibilità di costi di impresa non registrati, l'onere della prova circa l'esistenza ed inerenza dei componenti negativi del reddito incombe al contribuente. A tal riguardo, l'abrogazione del sesto comma dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ad opera dell'art. 5 del d.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, comporta solo un ampliamento del regime di prova dei costi da parte del contribuente, prova che può essere fornita anche con mezzi diversi dalle scritture contabili (purché costituenti elementi certi e precisi, come prescritto dal quarto comma dell'art. 75), ma non certamente l'attenuazione della regola sulla ripartizione dell'onere della prova. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Milano, 9 Luglio 1999).

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