Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 18424 del 12 luglio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, ai fini della fruizione del credito di imposta previsto dall'art. 8 della l. n. 388 del 2000, il momento nel quale le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute deve essere individuato - in forza del richiamo dell'art. 10, comma 3, del d.l. n. 138 del 2002, conv. nella l. n. 178 del 2002, all'art. 75 comma 2, lett. a) (attuale art. 109), del d.P.R. n. 917 del 1986 – nella consegna del bene, che costituisce regola generale applicabile ai nuovi investimenti in beni strumentali mobili, eccezionalmente derogata dalla disciplina intertemporale per i "contratti conclusi" dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 138 del 2002 ma prima della sua conversione.

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