Cassazione civile Sez. V sentenza n. 18815 del 28 luglio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reddito d'impresa, la deducibilità dei costi da rilascio di garanzia (nella specie: lettera di patronage), effettuato da società capogruppo in favore di società controllata, deriva dall'insussistenza di una presunzione di gratuità della medesima, ove sia rilasciata in virtù di formali contratti, giacché il perseguimento dell'interesse dello stesso gruppo societario non esclude l'onerosità della prestazione, che s'impone quale diretta conseguenza dell'autonomia patrimoniale e della distinta soggettività giuridica, anche fiscale, delle società appartenenti al gruppo stesso.

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