Cassazione civile Sez. V sentenza n. 20946 del 6 agosto 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le spese per i servizi di trasporto aereo di persone (cd. aerotaxi), sostenute nell'esercizio dell'attivitą di impresa, sono deducibili quali costi passivi ai sensi dell'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, se e nella misura in cui si riferiscano ad attivitą o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

(massima n. 2)

In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 70 (ora 105) del d.P.R. n. 917 del 1986, sulla deducibilitą fiscale degli accantonamenti per le indennitą di fine rapporto, si applica anche all'indennitą suppletiva di clientela spettante agli agenti, da reputarsi inclusa tra le "indennitą per la cessazione di rapporti di agenzia" cui fa riferimento l'art. 16 (ora 17), comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., richiamato dal comma 3 del cit. art. 70, dovendosi ritenere tale locuzione riferita a tutta la materia regolata dall'art. 1751 c.c., il quale, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 303 del 1991 (a decorrere dal 1° gennaio 1993), contiene l'intera disciplina dell'indennitą di fine rapporto dell'agente di commercio, essendo venuta meno ogni distinzione fra "indennitą di scioglimento del contratto" (obbligatoria perché di origine codicistica) ed "indennitą suppletiva di clientela" (derivante dalla contrattazione collettiva e fruibile solo a determinate condizioni), né potendosi escludere la deducibilitą dei relativi accantonamenti in virtł del carattere aleatorio dell'indennitą.

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