Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 266 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Limiti di ammissibilità

Dispositivo dell'art. 266 Codice di procedura penale

1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita [295 3] nei procedimenti relativi ai seguenti reati(1):

  1. a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
  2. b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
  3. c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
  4. d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
  5. e) delitti di contrabbando;
  6. f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato(2), molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
  7. f-bis) delitti previsti dall'articolo 600 ter, terzo comma, del codice penale(3), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1 del medesimo codice, nonché dall’art. 609 undecies;
  8. f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517 quater e 633, secondo comma, del codice penale(4);
  9. f-quater) delitto previsto dall'articolo 612 bis del codice penale(5).
  10. f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo(6).

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti(7) che può essere eseguita anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita [295 comma 3-bis] solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa [103 5; 615 bis c.p.](8)(9).

2-bis. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4(10)(11)(12).

Note

(1) Trattasi di un elenco tassativo dei limiti oggettivi entro i quali deve ritenersi ammissibile l'intercettazione di conversazioni.
(2) Il riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato è stato inserito dall'art. 9, comma 5, della l. 18 aprile 2005, n. 62.
(3) Tale lettera è stata inserita dall’art. 12, comma 1, della l. 3 agosto 1998, n. 269 e poi modificata dall'art. 13, comma 1, della l. 6 febbraio 2006, n. 38 e dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39.
(4) Tale lettera è stata inserita dall’art. 14, comma 3, della l. 14 gennaio 2013, n. 9 e successivamente modificata dall'art. 31 comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018 n.113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.
(5) Tale lettera è stata inserita dall’art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.
(6) Tale lettera è stata inserita dall’art. 2, comma 1, lettera b-bis) del D. L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7.
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020".
(7) Trattasi delle c.d. intercettazioni ambientali.
(8) Ciò vale anche con riguardo alle intercettazioni ambientali consentite allo scopo di agevolare le ricerche dei latitanti in relazione ai suddetti delitti, in quanto richiamati dall'art. 295, comma 3-bis.
(9) Comma modificato dall'art. 4, D.Lgs. 29/12/2017, n. 216 con decorrenza dal 26/01/2018 ed applicazione alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019.
Successivamente, il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019".
(10) Comma introdotto dall'art. 4, D.Lgs. 29/12/2017, n. 216 con decorrenza dal 26/01/2018 ed applicazione alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019.
(11) Il comma 2 bis è stato modificato dall’art. 2, comma 1, lettera c) del D. L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7.
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020".
(12) Il D. Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020".
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione".

Ratio Legis

La ratio di tale disposizione si coglie nell'esigenza di garantire il principio costituzionalmente garantito della libertà e della segretezza delle comunicazioni (art. 15), le cui limitazioni sono dunque ammissibili solo se poste in essere nel rispetto delle garanzie stabilite ex lege.

Spiegazione dell'art. 266 Codice di procedura penale

Le intercettazioni appartengono ai mezzi di ricerca della prova, caratterizzati dal fatto che sono funzionali a permettere l’acquisizione di tracce, notizie o dichiarazioni idonee ad assumere rilevanza probatoria. I mezzi di ricerca della prova non vanno confusi con i mezzi di prova che offrono invece al giudice dei risultati direttamente utilizzabili ai fini della successiva decisione.

L’ambito delle intercettazioni si presenta assai delicato, in quanto involve la libertà e la segretezza delle comunicazioni, definite inviolabili dall’articolo 15 della Costituzione.

La norma in commento si occupa innanzitutto di definire i limiti oggettivi per l’ammissibilità dell’intercettazione di conversazioni, con riferimento all’elenco dei reati per cui si procede, da ritenersi tassativo e non suscettibile quindi di interpretazione estensiva, ivi compresi i colloqui tra presenti, anche nei luoghi di domicilio, ovvero di comunicazioni di qualsiasi specie (e dunque non solo comunicazioni telefoniche o telegrafiche, ma anche, ad esempio, di tutte le comunicazioni di cui all’articolo 623 bis c.p.). Nello specifico, per effetto dell’introduzione dell’articolo 266 bis viene ammessa anche l’intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici.

Ad ogni modo, l’intercettazione è ammissibile solo quando vi siano gravi indizi di reato e sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini, come stabilito dall’articolo 267.

Ai sensi del comma 2 del presente articolo, l’intercettazione di comunicazioni tra presenti può essere eseguita solo qualora si proceda per i reati elencati, anche mediante una “cimice” inserita in un dispositivo elettronico portatile (pc).

Tuttavia, quando l’intercettazione ambientale sia effettuata in uno dei luoghi di cui all’articolo 614 c.p. (abitazione altrui, altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi), l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa. Sempre consentita senza limiti è invece l’intercettazione ambientale, qualora si proceda per i gravi reati di cui all’articolo 51 commi 3 bis e 3 quater.

Massime relative all'art. 266 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 35010/2020

In tema di intercettazioni ambientali a mezzo di captatore informatico ("trojan"), il riferimento al luogo di svolgimento dell'intercettazione tra presenti non costituisce presupposto di autorizzabilità, necessario ai fini del rispetto dell'art. 8 CEDU secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU, essendo, in via alternativa, consentito far ricorso all'indicazione del destinatario di essa ed in considerazione altresì della natura dinamica ed "itinerante" della captazione, che prescinde dal riferimento ai luoghi. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' LECCE, 20/03/2020).

Cass. pen. n. 2568/2020

I gravi "indizi di reato", presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni (nel caso di specie a mezzo di virus informatico), attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 31/03/2020).

Cass. pen. n. 29362/2020

L'intercettazione ambientale a mezzo "captatore informatico" installato in Italia su telefono collegato ad un gestore nazionale, non richiede l'attivazione di una rogatoria internazionale per il solo fatto che le conversazioni siano eseguite in parte all'estero, e temporaneamente registrate tramite wifi locale, a causa dello spostamento dell'apparecchio sul quale è inoculato il " malware", atteso che la captazione ha avuto origine e si è comunque realizzata in Italia, attraverso le centrali di ricezione presso la procura della Repubblica. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 07/11/2019).

Cass. pen. n. 36361/2019

In tema di reati edilizi, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ai fini dell'agibilità dell'immobile, la segnalazione certificata dell'ultimazione dei lavori può riguardare anche solo una parte di una più complessa edificazione autorizzata, sia che si tratti di plurimi edifici da costruire, sia che si tratti di una articolata costruzione ovvero di un unico immobile comprensivo di più unità immobiliari, ma non le opere parzialmente realizzate prive di finiture. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 28/05/2018).

Cass. pen. n. 15071/2019

I programmi informatici denominati "spy-software" che, se installati in modo occulto su un telefono cellulare, un "tablet" o un PC, consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo, rientrano tra gli "apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti" diretti all'intercettazione o all'impedimento di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, di cui all'art. 617-bis, comma primo, cod. pen., in quanto tale norma delinea una categoria aperta, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che, nel tempo, consentono di realizzare gli scopi vietati dalla legge.

Cass. pen. n. 53375/2017

La registrazione di colloqui tra gli indagati effettuata dalla polizia giudiziaria mediante l'impiego di un telefono cellulare non costituisce una intercettazione ambientale, ma una forma di memorizzazione su supporto informatico di un fatto storico direttamente percepito dal teste, utilizzabile in dibattimento come documento a supporto della memoria degli operanti. (Rigetta, Trib. lib. Roma, 08/05/2017).

Cass. pen. n. 39403/2017

In tema di intercettazioni ambientali, le operazioni di collocazione e disinstallazione del materiale tecnico necessario per eseguire le captazioni costituiscono atti materiali rimessi alla contingente valutazione della polizia giudiziaria, non essendo compito del pubblico ministero indicare le modalità dell'intrusione negli ambiti e luoghi privati ove verrà svolta l'intercettazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa documentazione delle operazioni svolte dalla polizia giudiziaria non dà luogo ad alcuna nullità od inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali). (Rigetta, App. Palermo, 29/06/2016).

Cass. pen. n. 19200/2017

Nel caso di intercettazione telefonica "a cornetta sollevata", la registrazione dei colloqui fra presenti, casualmente ascoltati nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata, anche prima dell'inizio della conversazione, è utilizzabile, non solo per l'applicazione di una misura cautelare, ma anche ai fini del giudizio.

Cass. pen. n. 15573/2017

Ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti mediante l'installazione di un "captatore informatico", consentite nei soli procedimenti di criminalità organizzata, è ammissibile, da parte del tribunale del riesame, la riqualificazione come reato appartenente a tale categoria del fatto esposto nella richiesta di autorizzazione del pubblico ministero e nel provvedimento emesso dal G.i.p., in quanto ciò che conta è che il fatto, sebbene sussunto sotto altre figure di reato, sia qualificabile come delitto di criminalità organizzata.

Cass. pen. n. 26889/2016

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 del D.L. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.

Cass. pen. n. 7634/2015

In tema d'intercettazioni telefoniche, il ricorso alla procedura dell'istradamento, e cioè il convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un nodo situato in Italia (e a maggior ragione di quelle in partenza dall'Italia verso l'estero, delle quali è certo che vengono convogliate a mezzo di gestore sito nel territorio nazionale) non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività d'intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene interamente compiuta nel territorio italiano, mentre è necessario il ricorso all'assistenza giudiziaria all'estero unicamente per gli interventi da compiersi all'estero per l'intercettazione di conversazioni captate solo da un gestore straniero.

Cass. pen. n. 37212/2014

Ai fini dell'acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico, l'obbligo di motivazione del provvedimento acquisitivo, stante il modesto livello di intrusione nella sfera di riservatezza delle persone, è soddisfatto anche con espressioni sintetiche, nelle quali si sottolinei la necessità dell'investigazione, in relazione al proseguimento delle indagini ovvero all'individuazione dei soggetti coinvolti nel reato, o si richiamino, con espressione indicativa della loro condivisione da parte dell'autorità giudiziaria, le ragioni esposte da quella di polizia. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto sufficientemente motivato il provvedimento acquisitivo con richiamo alla assoluta necessità dell'acquisizione ai fini del proseguimento delle indagini).

Cass. pen. n. 32697/2014

In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, in quanto tale utilizzabile nel processo penale, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la condotta criminosa.

Cass. pen. n. 5073/2014

Qualora gli elementi a carico di un soggetto siano costituiti dalle dichiarazioni tra terzi, captate nel corso di operazioni di intercettazione, il giudice è chiamato ad un rigoroso apprezzamento delle risultanze processuali potenzialmente idonee ad invalidare il rilievo accusatorio delle dichiarazioni stesse. (Nella specie, relativa a traffico di stupefacenti, la Corte d'appello aveva identificato nel ricorrente il soggetto evocato da uno dei partecipanti alla conversazione, senza peraltro confutare le risultanze, di natura dichiarativa e documentale, che escludevano qualsiasi contatto o rapporto tra il ricorrente e il soggetto intercettato).

Cass. pen. n. 28602/2013

In tema di intercettazioni la nozione di "delitti di criminalità organizzata" di cui all'art. 12, d.l. n. 152 del 1991 (conv. in l. 203 del 1991), ricomprende nel suo ambito applicativo attività criminose diverse, purché realizzate da una pluralità di soggetti i quali, per la commissione del reato, abbiano costituito un apposito apparato organizzativo talchè sono ad essa riconducibili non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilati, ma tutte le fattispecie criminose di tipo associativo.

Cass. pen. n. 24219/2013

La rilevazione del numero di una utenza contattata, conservato nella memoria di un apparecchio di telefonia mobile, è una operazione non assimilabile all'acquisizione dei dati di traffico conservati presso il gestore dei servizi telefonici e non necessita, quindi, del decreto di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, potendo conseguire ad una mera attività di ispezione del telefono da parte della polizia giudiziaria.

Cass. pen. n. 21644/2013

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266, comma secondo, c.p.p., sollevata in relazione all'art. 14 della Costituzione, che statuisce il principio dell'inviolabilità del domicilio, perché la collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora costituisce una delle naturali modalità di attuazione delle intercettazioni, costituenti mezzo di ricerca della prova funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, tutelato dal principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 della Costituzione), con il quale il principio di inviolabilità del domicilio deve necessariamente coordinarsi, subendo la necessaria compressione, al pari di quanto previsto dall'art. 15 della Costituzione in tema di libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. (In motivazione, la S.C. ha osservato altresì che la previa autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione rende superflua l'indicazione da parte del giudice delle modalità da seguire nell'espletamento dell'attività materiale e tecnica da parte della polizia giudiziaria, e che la registrazione delle conversazioni intercettate offre la prova delle operazioni compiute nel luogo e nei tempi indicati dal giudice stesso e dal P.M.).

Cass. pen. n. 8365/2013

In tema di intercettazioni ambientali, l'abitacolo di un autoveicolo non può essere considerato luogo di privata dimora, sì che, in tal caso, non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 6339/2013

Non è riconducibile alla nozione di intercettazione la registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, operata, sebbene clandestinamente, da un soggetto che ne sia partecipe o, comunque, sia ammesso ad assistervi, costituendo, invece, una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova. (La Corte ha specificato che tale principio non viene meno per la circostanza che l'autore della registrazione abbia previamente denunciato fatti di cui sia vittima, né può ritenersi che per ciò solo le successive registrazioni realizzate dal denunciante con il proprio cellulare fossero state concordate con la polizia giudiziaria).

Cass. pen. n. 22276/2012

I risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per un reato rientrante tra quelli indicati nell'art. 266 c.p.p. sono utilizzabili anche relativamente ad altri reati per i quali si procede nel medesimo procedimento, pur se per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite. (Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile l'intercettazione, disposta per associazione a delinquere e corruzione, anche per il delitto di rivelazione di segreto di ufficio).

Cass. pen. n. 16289/2012

L'attività di intercettazione eseguita attraverso un programma emulatore - denominato "Daemon" - che crea periferiche virtuali, consentendo di accantonare i dati registrati in memoria e di differirne l'ascolto, al fine di prevenire il rilevamento del segnale audio da parte dei soggetti controllati e la sua neutralizzazione con apposita strumentazione di bonifica delle captazioni, non viola alcuna delle disposizioni esecutive delle operazioni di intercettazione, prescritte a pena di inutilizzabilità.

Cass. pen. n. 11189/2012

In sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile.

In tema di intercettazioni telefoniche, è irrilevante che la richiesta di autorizzazione del P.M., nonostante l'urgenza prospettata, sia stata accolta dal G.i.p. con ritardo, e che a ciò abbia fatto seguito altro ritardo nell'adozione del decreto esecutivo, ovvero nella materiale esecuzione del provvedimento da parte della Polizia giudiziaria.

Cass. pen. n. 5956/2012

Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti anche quando nel corso dell'esecuzione intervenga una variazione dei luoghi in cui deve svolgersi la captazione, purché rientrante nella specificità dell'ambiente oggetto dell'intercettazione autorizzata. (Nella specie la captazione ambientale era stata trasferita dalla vettura oggetto di autorizzazione ad altra vettura successivamente acquistata dall'indagato sottoposto ad intercettazione).

Cass. pen. n. 4243/2012

Nel giudizio abbreviato è utilizzabile la trascrizione/traduzione di intercettazioni di conversazioni (nella specie, "ambientali") depositata successivamente all'ammissione, ma prima del giudizio, poiché la prova processualmente utilizzabile è costituita dai nastri registrati, non già dalla loro trascrizione, che costituisce operazione puramente rappresentativa in forma grafica del contenuto della prova già acquisita attraverso la registrazione fonica; d'altro canto, anche l'attività di traduzione non presenta carattere additivo o manipolativo rispetto alla fonte probatoria originaria.

Cass. pen. n. 1707/2012

Sono utilizzabili i risultati delle videoregistrazioni effettuate nel corso delle indagini all'interno di un bar e di una cornetteria, atteso che gli stessi non possono considerarsi luoghi di privata dimora.

Cass. pen. n. 13979/2009

Ai fini dell'ammissibilità dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti, l'abitacolo di una autovettura non può essere considerato luogo di privata dimora.

Cass. pen. n. 36359/2008

Condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite «in remoto » presso gli uffici della polizia giudiziaria. (In motivazione la Corte ha precisato, con riguardo all'attività di riproduzione e cioè di trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario, che trattasi di operazione estranea alla nozione di «registrazione » la cui «remotizzazione » non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali ).

Cass. pen. n. 35003/2008

Ai fini dell'accertamento sulla sussistenza del dolo o della colpa grave rilevanti nel giudizio di riparazione per l'ingiusta detenzione, sono utilizzabili le intercettazioni "ambientali" riportate nell'ordinanza coercitiva, ma successivamente non utilizzate in dibattimento, non essendo state sottoposte a perizia.

Cass. pen. n. 32851/2008

Ai fini dell'ammissibilità ed utilizzabilità delle intercettazioni tra presenti di cui all'art. 266, comma secondo, c.p.p., la cella e gli ambienti penitenziari non sono luoghi di privata dimora, non essendo nel «possesso » dei detenuti, ai quali non compete alcuno ius excludendi alios tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può farne uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto.

In tema di intercettazioni ambientali, l'abitacolo di un'autovettura non può essere considerato luogo di privata dimora, essendo sfornito dei conforti minimi necessari per potervi risiedere stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo.

Cass. pen. n. 8588/2008

L'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguita a bordo di una autovettura attraverso una microspia installata nel territorio nazionale, dove si svolge altresì l'attività di captazione, non richiede l'attivazione di una rogatoria per il solo fatto che il suddetto veicolo si sposti anche in territorio straniero ed ivi si svolgano alcune delle conversazioni intercettate.

Cass. pen. n. 4111/2008

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, non determina l'inutilizzabilità delle intercettazioni la circostanza che il verbale delle operazioni eseguite venga redatto in un luogo diverso da quello in cui viene effettuata la registrazione, né la predetta sanzione processuale può essere estesa all'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 89 att. c.p.p., tra cui non è compresa l'identificazione del luogo di redazione del verbale con quello in cui le registrazioni sono state materialmente eseguite.

Cass. pen. n. 15077/2007

In tema di intercettazioni telefoniche, l'omesso deposito del cosiddetto brogliaccio (documento consistente nella sintesi delle conversazioni intercettate eseguita dalla polizia giudiziaria che procede all'operazione) non è sanzionato da alcuna nullità, o inutilizzabilità delle intercettazioni medesime. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 37372/2006

In tema di autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni telefoniche disposte ai sensi dell'art. 13 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. con L. 12 luglio 1991 n. 203, l'emissione del decreto da parte di G.i.p. incompetente è priva di effetti sulla validità del provvedimento stesso poiché vale il principio generale, previsto dall'art. 26 comma primo c.p.p., per cui l'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite.

Cass. pen. n. 26795/2006

A differenza delle riprese visive in luoghi pubblici, le videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi in ambito domiciliare, siccome acquisite in violazione dell'art. 14 Cost., sono illegittime e processualmente inutilizzabili, né esse possono essere a tal fine qualificate come prova atipica ex art. 189 c.p.p., perché tale categoria presuppone comunque la formazione lecita della prova come necessaria condizione della sua ammissibilità.

Le video registrazioni di comportamenti non comunicativi in luoghi (nella specie, i privé di un locale pubblico) che, pur non costituendo domicilio, sono utilizzati per attività che si vogliono mantenere riservate, rientrano nella categoria delle prove atipiche e sono suscettibili di utilizzazione probatoria sempre che siano eseguite sulla base di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria.

Cass. pen. n. 10772/2004

Non è manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 2 e ss., e 7, della legge 30 giugno 2003, n. 140 in base ai quali il contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel corso di procedimenti riguardanti terze persone ed alle quali abbia preso parte (anche - deve intendersi - per interposta persona) un membro del Parlamento (c.d. intercettazioni “indirette” da ritenersi, come tali, escluse dall'ambito della tutela apprestata dall'art. 68, comma terzo, della Costituzione), è colpito da inutilizzabilità in mancanza di autorizzazione da parte della Camera cui il parlamentare appartiene.

Cass. pen. n. 36747/2003

La registrazione fonografica di una conversazione o di una comunicazione ad opera di uno degli interlocutori, anche se operatore di polizia giudiziaria, e all'insaputa dell'altro (o degli altri) non costituisce intercettazione, difettandone il requisito fondamentale, vale a dire la terzietà del captante, che dall'esterno s'intromette in ambito privato non violabile.

Cass. pen. n. 16590/2003

Nell'ipotesi in cui si proceda ad intercettazione di conversazioni tra presenti ad opera della polizia giudiziaria è sempre necessaria l'autorizzazione del giudice anche se uno degli interlocutori ne è consapevole, in quanto la sua rinuncia alla riservatezza non rende lecita l'intercettazione ad opera di un terzo che è rimasto estraneo al colloquio.

Cass. pen. n. 6962/2003

Il servizio di osservazione realizzato dalla polizia giudiziaria per mezzo di una telecamera installata all'interno di un bagno di un locale pubblico non configura una forma di intercettazione tra presenti ai sensi dell'art. 266 comma 2 c.p.p., in quanto il luogo in questione, caratterizzato da una frequenza assolutamente temporanea degli avventori e condizionata unicamente alla soddisfazione di un bisogno personale, non può essere assimilato ai luoghi di privata dimora di cui all'art. 614 c.p., che presuppongono una relazione con un minimo grado di stabilità con le persone che li frequentano. (Vedi C. Cost. 13 febbraio 2002 n. 135).

Cass. pen. n. 16130/2002

La localizzazione tramite sistema satellitare (così detto GPS) degli spostamenti di un soggetto nei confronti del quale sono in corso indagini, benché comporti un controllo non poco invasivo a carico del soggetto medesimo, non è in alcun modo assimilabile alla attività di intercettazione, prevista dagli artt. 266 c.p.p. e non necessita quindi di alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice per le indagini preliminari.

Cass. pen. n. 7724/2002

L'attività posta in essere dall'agente di polizia giudiziaria il quale, subito dopo l'arresto dell'indagato, risponda alle telefonate che pervengono all'apparecchio cellulare di quest'ultimo, non è qualificabile come «intercettazione» e non è, quindi, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 266 e seguenti c.p.p., giacché la presenza dell'indagato, comportando la piena consapevolezza, da parte sua, dell'interferenza in atto, esclude che la medesima presenti l'indispensabile requisito della insidiosità.

Cass. pen. n. 33474/2001

In tema di riesame di misura cautelare disposta dal giudice incompetente (art. 27 c.p.p.), non determina la inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche la circostanza che non siano stati di nuovo trasmessi al tribunale del riesame investito a seguito di rinnovazione della misura da parte del giudice competente i relativi decreti autorizzativi, qualora risulti che gli stessi erano stati ritualmente inviati al tribunale precedentemente investito del riesame avverso la misura originariamente disposta dal giudice incompetente.

Cass. pen. n. 29628/2001

In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche, il decreto di convalida emesso dal Gip a seguito del provvedimento urgente adottato dal P.M., deve essere trasmesso al tribunale del riesame al fine di consentire, anche al soggetto interessato, il controllo sulla legalità delle intercettazioni effettuate. La mancata trasmissione del detto provvedimento, ancorché la sua esistenza possa essere desunta indirettamente, determina l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, senza che ciò dia anche luogo all'automatica inefficacia della misura cautelare in atto.

Cass. pen. n. 17/2000

In tema di intercettazione, captazione e registrazione di colloqui telefonici o tra presenti, ovvero di flussi di comunicazioni informatici o telematici, una volta concluso il subprocedimento di ascolto, selezione e acquisizione delle conversazioni e dei flussi con l'esecuzione delle conseguenti operazioni di trascrizione o di stampa, secondo le regole dettate dall'art. 268 c.p.p., non è consentito, salvo eccezionali ipotesi che, per quanto riguarda il giudizio di appello, sono regolate dall'art. 603 stesso codice, chiedere un nuovo ascolto delle conversazioni o una nuova presa di cognizione dei flussi informatici.

Cass. pen. n. 8458/2000

Ai fini dell'acquisizione dei tabulati contenenti i dati esterni identificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi informatici del gestore del servizio, è sufficiente il decreto motivato dell'autorità giudiziaria, non essendo necessaria, per il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, l'osservanza delle disposizioni relative alla intercettazione di conversazioni o comunicazioni di cui all'art. 266 ss. c.p.p.

Cass. pen. n. 16/2000

Per l'acquisizione dei dati esterni relativi al traffico telefonico - concernenti gli autori, il tempo, il luogo, il volume e la durata della comunicazione, fatta esclusione del contenuto di questa - archiviati dall'ente gestore del servizio di telefonia, è sufficiente, in considerazione della limitata invasività dell'atto, e sulla base dello schema delineato nell'art. 256 c.p.p., eterointegrato dall'art. 15, secondo comma, Cost., il decreto del pubblico ministero con il quale si dia conto delle ragioni che fanno prevalere sul diritto alla privacy l'interesse pubblico di perseguire i reati. E invero, anche se manca la previsione di un immediato controllo giurisdizionale di detto decreto motivato, tuttavia il recupero di tale controllo, che attiene a un mezzo di ricerca della prova, avviene attraverso la rilevabilità, anche di ufficio, dell'eventuale relativa inutilizzabilità, in ogni stato e grado del procedimento, così nelle indagini preliminari nel contesto incidentale relativo all'applicazione di una misura cautelare, come nell'udienza preliminare, ovvero nel dibattimento o nel giudizio di impugnazione.

Cass. pen. n. 3732/2000

Anche in relazione ad intercettazioni cosiddette “ambientali” è necessario il decreto motivato del P.M. che autorizzi, in sede di esecuzione delle operazioni, l'uso di apparecchiature esterne a quelle in dotazione agli uffici giudiziari, in quanto il secondo comma dell'art. 266 c.p.p. fa esplicito riferimento alle “comunicazioni tra presenti”, assimilandole, in tutto e per tutto, a quelle telefoniche e alle altre forme di telecomunicazioni, sicché non v'è ragione per ritenere che il successivo art. 268, dettando regole per l'esecuzione delle operazioni, senza distinzioni di sorta, abbia escluso dalla rigorosa disciplina imposta le comunicazioni di un certo tipo, aprendo un vulnus del tutto ingiustificato nella tutela del diritto garantito dall'art. 15 della Costituzione.

Cass. pen. n. 6/2000

Ai fini dell'acquisizione dei tabulati contenenti i dati esterni identificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi informatici dal gestore del servizio è sufficiente il decreto motivato dell'autorita giudiziaria, non essendo necessaria, per il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, l'osservanza delle disposizioni relative all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni di cui agli articoli 266 e seguenti cos. proc. pen. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che il controllo giurisdizionale sul provvedimento acquisitivo, che attiene ad un mezzo di ricerca della prova, si attua mediante la rilevabilità anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, dell'eventuale inutilizzabilità, essendo l'art. 191 c.p.p. applicabile anche alle c.d. prove “incostituzionali” perchè assunte con modalità lesive dei diritti fondamentali).

In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la durata delle operazioni deve calcolarsi, ai fini del controllo del rispetto del termine per il quale è intervenuta l'autorizzazione del giudice, dal momento di inizio effettivo delle intercettazioni. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili gli esiti di intercettazioni telefoniche — durate trentasette giorni — le quali, autorizzate dal giudice per quaranta giorni, avevano avuto effettiva esecuzione oltre un mese dopo la data fissata per il loro inizio dal decreto del pubblico ministero che le aveva disposte).

Cass. pen. n. 776/2000

In tema di motivazione di decreti autorizzativi di attività di intercettazione, non essendo necessaria un'analitica esposizione degli elementi dai quali è dato desumere la probabilità della avvenuta consumazione di un reato, è consentito che detta motivazione (che ben può richiamare atti contenuti nella richiesta del P.M. o che siano comunque nella disponibilità delle parti) si esaurisca nella sommaria esposizione di tali elementi. Peraltro, un eventuale difetto di motivazione, potendo essere sanato dall'integrazione, effettuata secondo le regole generali, dal giudice dell'impugnazione cautelare, non dà luogo a nullità né ad inutilizzabilità.

Cass. pen. n. 3541/1999

L'intercettazione di comunicazioni tra presenti richiede l'indicazione dell'ambiente nel quale l'operazione deve avvenire solo quando si tratti di abitazioni o luoghi privati, secondo l'indicazione di cui all'art. 614 del codice penale. In tal senso i locali di uno stabilimento carcerario o, più ancora, la sala colloqui non sono luoghi di privata dimora.

Cass. pen. n. 4561/1999

Mentre nelle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni effettuate mediante l'uso del telefono, nonché di altre forme di telecomunicazione ovvero di sistemi informatici o telematici presuppongono l'esistenza di una specifica apparecchiatura o di un particolare sistema da sottoporre a intercettazione, sicché, per ciascuna operazione di intercettazione, i relativi dati di identificazione devono essere precisati in maniera particolare nei rispettivi decreti autorizzativi, le intercettazioni delle comunicazioni tra presenti, di cui al secondo comma dell'art. 266 c.p.p., per la loro intrinseca natura, non presuppongono, perché siano realizzate, la mediazione di mezzi tecnici, come tali provvisti necessariamente di dati identificativi, sicché la variazione non dello specifico ambiente per il quale è stata autorizzata l'intercettazione, ma soltanto della diversità del mezzo che lo connota, pur sempre rientrante nella specificità dell'ambiente oggetto dell'intercettazione autorizzata, non è ostativa all'utilizzazione del contenuto delle intercettazioni eseguite sull'uno o sull'altro mezzo di svolgimento delle conversazioni tra presenti. (Fattispecie relativa a intercettazione ambientale autorizzata per una autovettura nella disponibilità dell'indagato ed eseguita su diversa autovettura, sempre nella sua disponibilità).

Cass. pen. n. 6302/1999

Le registrazioni di conversazione tra persone presenti da parte di uno degli interlocutori non necessitano all'autorizzazione del Gip ai sensi dell'art. 267 c.p.p. in quanto non rientrano nel concetto di «intercettazioni» telefoniche in senso tecnico, ma si risolvono sostanzialmente in una particolare forma di documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni e alle formalità proprie delle intercettazioni.

Cass. pen. n. 2486/1999

In tema di intercettazioni di conversazioni, la disciplina degli artt. 266 e ss. c.p.p. è posta a tutela del diritto costituzionalmente garantito al rispetto della vita privata da intromissioni estranee ed in particolare è diretta ad evitare che terzi soggetti possano, attraverso appositi strumenti, captare conversazioni che si svolgono tra altre persone ed in tal modo venirne a conoscenza. Ne consegue che quando la registrazione venga operata senza intervento di estranei, per effetto di apparecchio a disposizione proprio di uno dei presenti, la garanzia prevista dalle menzionate norme non opera: in tal caso invero non può parlarsi di «intercettazione» in senso tecnico. (Fattispecie relativa alla registrazione di frasi ingiuriose rivolte ad un malato, e captate dal registratore posto nella stanza per ragioni terapeutiche).

Cass. pen. n. 3458/1999

Deve ritenersi assoggettata alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti anche l'ipotesi in cui una persona, nell'ambito di una attività collaborativa con le forze di polizia, celi un microfono collegato via radio alla unità centrale, in tal modo consentendo alle Forze di polizia l'ascolto diretto dei colloqui. Anche attraverso tale modalità, infatti, si determina una grave ingerenza nella vita privata dei soggetti interessati, non eliminata e nemmeno attenuata dalla circostanza, meramente accidentale, che uno di essi sia consenziente.

Cass. pen. n. 4401/1998

L'art. 266 c.p.p., autorizzando l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche nel corso di indagini relative a determinati reati, consente il controllo sia delle telefonate in arrivo su utenze italiane, sia delle telefonate che partono dall'Italia verso utenze straniere. Né il ricorso alla procedura del c.d. istradamento — convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un «nodo» posto in Italia — comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano.

Cass. pen. n. 21/1998

Poiché la stampa dei tabulati concernenti il flusso informatico relativo ai dati esterni al contenuto delle comunicazioni telefoniche costituisce la documentazione, in forma intelligibile, del flusso medesimo, la relativa acquisizione soggiace alla stessa disciplina delle garanzie di segretezza e libertà delle comunicazioni a mezzo di sistemi informatici di cui alla L. 23 dicembre 1993, n. 547 (che ha introdotto l'art. 266 bis e modificato l'art. 268 c.p.p.,), sicché il divieto di utilizzazione previsto dall'art. 271 c.p.p. è riferibile anche all'acquisizione dei tabulati predetti tutte le volte che avvenga in violazione dell'art. 267, cioé in assenza del prescritto decreto motivato. (In motivazione la Corte ha precisato che la legittima acquisizione dei tabulati in parola può essere disposta nel corso delle indagini preliminari dal pubblico ministero e dal giudice che procede — art. 267 c.p.p. — o dal giudice del dibattimento o di appello, rispettivamente ai sensi degli artt. 507 e 603 c.p.p.

Cass. pen. n. 982/1998

Nel caso di intercettazione telefonica «a cornetta sollevata», la registrazione dei colloqui fra presenti non dipende da un'indebita violazione della privacy ma dal comportamento degli interlocutori, i quali, lasciando il ricevitore alzato, fanno sì che la loro conversazione - altrimenti percettibile solo tramite un'intercettazione ambientale - viaggi liberamente lungo la rete telefonica, rimanendo «scoperta» dal punto di vista della segretezza. Pertanto, il casuale ascolto di tale conversazione nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata è utilizzabile ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, non rientrando nella sfera di operatività degli artt. 15 Cost. e 266-271 c.p.p., che non sono applicabili nella specie.

Cass. pen. n. 1831/1998

Ai fini della individuazione delle condizioni e dei limiti di ammissibilità delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti, rientrano nel concetto di privata dimora tutti quei luoghi che, oltre all'abitazione, assolvano alla funzione di proteggere la vita privata e che siano perciò destinati al riposo, all'alimentazione, alle occupazioni professionali e all'attività di svago, tra cui va ricompreso l'abitacolo di una autovettura adibita, di regola, ai trasferimenti da e per il luogo di lavoro e di svago. È pertanto legittima l'intercettazione di colloqui tra presenti che si svolgono all'interno di un'autovettura quando esista il fondato sospetto, da intendersi come prognosi da formulare con giudizio ex ante all'atto della emanazione del provvedimento di autorizzazione, giacché in tal caso l'interesse all'inviolabilità del domicilio trova il limite della tutela di interessi generali, anch'essi costituzionalmente garantiti, ravvisabili nell'esigenza di esercitare l'azione penale che, ex art. 112 Cost., è obbligatoria.

Cass. pen. n. 3133/1998

In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, la mancata attuazione, nelle forme prescritte, del preventivo controllo dell'autorità giudiziaria circa l'ammissibilità e le modalità dell'intercettazione, coinvolgendo il diritto, di rango costituzionale, alla riservatezza delle comunicazioni che riguarda non il solo indagato, ma una pluralità non preventivamente determinabile di soggetti, realizza automaticamente una situazione di radicale illegittimità sanzionata, ai sensi dell'art. 271 c.p.p., non solo dalla inutilizzabilità dei risultati, ma dalla fisica eliminazione del materiale ricavato, che il giudice deve disporre d'ufficio in ogni stadio processuale. Ne consegue che non è ammissibile un uso, anche parziale o limitato alla sola fase delle indagini, di un materiale di cui è addirittura prescritta la distruzione. Tale disciplina, dettata per l'ascolto di comunicazioni telefoniche o realizzate con altri mezzi di telecomunicazione, è estesa alle conversazioni «tra presenti» - cosiddette intercettazioni ambientali - (con l'ulteriore limite, quando avvengano in luogo di privata dimora, della fondata previsione che ivi sia in atto l'attività criminosa) nonché alle comunicazioni per via informatica o telematica (artt. 266, comma 2 e 266 bis c.p.p.): in dette ipotesi, tuttavia, lo svolgimento delle operazioni sarà necessariamente condizionato dalle particolari tecnologie che consentono di captare il flusso delle comunicazioni in questione, restando quindi, allo stato, di per sè esclusa la possibilità di impiegare i posti di ascolto presso le procure della Repubblica.

Cass. pen. n. 3104/1998

Autorizzata la intercettazione delle conversazioni telefoniche è irrilevante l'oggetto delle registrazioni, purché realizzate con lo specifico mezzo in relazione al quale è stato concesso l'atto autorizzatorio nel rispetto dei presupposti di legge, per cui deve escludersi la inutilizzabilità del contenuto di conversazioni tra presenti, in luogo di quelle tra persone lontane, intercettate in modo anomalo o fortuito.

Cass. pen. n. 2103/1998

Ai fini dell'ammissibilità ed utilizzabilità delle intercettazioni tra presenti di cui all'ultimo comma dell'art. 266 c.p.p., la cella di un carcere non può essere considerata luogo di privata dimora, dovendosi intendere come tale quello adibito all'esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turbativa da parte di estranei; deve cioè trattarsi di luoghi che assolvano attualmente e concretamente la funzione di proteggere la vita privata di coloro che li posseggono, i quali sono titolari dello ius excludendi alios al fine di tutelare il diritto alla riservatezza nello svolgimento delle manifestazioni della vita privata della persona che l'art. 14 della Costituzione garantisce, proclamando l'inviolabilità del domicilio. Alla stregua di tali principi è di intuitiva evidenza che la cella non è un luogo di privata dimora non essendo nel «possesso» dei detenuti ai quali non compete alcuno ius excludendi alios per essere, invece, nel possesso e nella completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può disporre ad ogni ora del giorno e della notte per qualsiasi necessità.

Cass. pen. n. 4533/1998

Ai fini dei presupposti legittimanti le intercettazioni fra presenti in luogo di privata dimora, la condizione contemplata dall'art. 266, comma secondo, c.p.p., consistente nel fondato motivo di ritenere che in uno di detti luoghi si stia svolgendo l'attività criminosa, non può dirsi insoddisfatta per il fatto che tale presunta attività risulti essere ulteriore rispetto ai fatti criminosi già emersi a seguito delle indagini pregresse, non essendo siffatta limitazione prevista né espressamente né implicitamente dalla legge.

Cass. pen. n. 4397/1998

In tema di intercettazioni tra presenti, la collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora, costituendo una naturale modalità attuativa di tale mezzo di ricerca della prova, deve ritenersi ammessa dalla legge (in particolare, dall'art. 266, comma secondo, c.p.p.), e, essendo funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, non viola l'art. 14 Cost., precetto che deve essere coordinato, al pari di quello di cui all'art. 15 Cost., con il predetto interesse pubblico, tutelato dall'art. 112 Cost.

La finalità dell'intercettazione c.d. «ambientale» prevista (con disposizione innovativa rispetto alla disciplina contenuta nel codice di rito previgente) dall'art. 266, comma 2 c.p.p. può essere solo quella di captare le «comunicazioni», cioè gli scambi di messaggi che, in qualsiasi modo (anche gestuale) hanno luogo tra persone presenti, con esclusione, quindi, di ogni altro comportamento o situazione che non abbia la detta finalità di scambio. Ne consegue che i risultati di intercettazioni ambientali effettuate con videocamera sono utilizzabili solo nella parte in cui attengono a dati oggetto di comunicazione nel senso sopra indicato, dovendosi invece escludere l'utilizzabilità di tutto quanto il resto che sia caduto nella percezione visiva del mezzo adoperato e non abbia natura di messaggio intenzionalmente trasmesso da un soggetto ad un altro.

Cass. pen. n. 3901/1997

In tema di applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 266 c.p.p. — secondo il quale l'intercettazione di comunicazione tra presenti, quando avvenga nei luoghi indicati nell'art. 614 c.p., «è consentito solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa» — il concetto di privata dimora è più ampio di quello di casa di abitazione e comprende ogni luogo che venga adoperato, anche in modo contingente, per lo svolgimento di attività privata di qualsiasi specie: dunque, luogo adibito ad attività che ogni avente diritto ha facoltà di svolgere liberamente e legittimamente, senza turbative da parte di estranei che si ha il diritto di escludere. Alla stregua di tale definizione è evidente che la sala colloqui di un istituto di detenzione, quale pertinenza di questo, ne segue la condizione di luogo (lato sensu) pubblico, sotto il diretto ed immediato controllo dell'autorità carceraria che su essa esercita la vigilanza e cui soltanto compete lo ius excludendi, mentre al singolo detenuto residua soltanto la facoltà, autorizzata, di ricevere determinate visite. Ne consegue che deve escludersi che l'intercettazione ambientale in detta sala colloqui possa essere consentita solo nel caso in cui si abbia fondato motivo di ritenere che in essa si stia svolgendo l'attività criminosa.

Cass. pen. n. 5301/1996

In tema di intercettazioni telefoniche, la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae alla valutazione del sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza.

Cass. pen. n. 1904/1996

In tema di applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 266 c.p.p. — secondo il quale l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, quando avvenga nei luoghi indicati nell'art. 614 c.p., «è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa» — il concetto di privata dimora è più ampio di quello di casa di abitazione, comprendendo ogni luogo che viene adoperato, anche in modo transitorio e contingente, per lo svolgimento di attività privata come quella di studio, commercio, lavoro, tempo libero ecc. Ma tale concetto non può essere esteso al punto tale da comprendervi anche l'abitacolo di un autoveicolo. Infatti l'abitacolo di un autoveicolo non può considerarsi privata dimora, in quanto sfornito dei conforti minimi necessari per potervi risiedere in modo stabile per un apprezzabile lasso di tempo; né tantomeno tale abitacolo può considerarsi appartenenza di privata dimora, in quanto non collegato in un rapporto funzionale di accessorietà o di servizio con la stessa.

Cass. pen. n. 12591/1995

Le intercettazioni di conversazioni che l'utente sotto controllo, sollevata la cornetta dell'apparecchio telefonico domestico, e prima di comporre il numero del destinatario, abbia occasionalmente con persone presenti, non rientrano nel genus di cui all'art. 614, secondo comma c.p. Pertanto, esse non abbisognano di particolare autorizzazione, non potendo essere considerate alla stregua delle intercettazioni ambientali operate nei luoghi la cui riservatezza esige maggiore tutela. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto che l'autorizzazione data per l'intercettazione delle conversazioni telefoniche, rende legittima anche la captazione di quelle del genere sopraindicato).

Cass. pen. n. 12412/1995

L'adozione del nuovo rito per un procedimento che avrebbe dovuto proseguire, secondo l'art. 242 att. nuovo c.p.p., con quello precedentemente in vigore, non comporta nullità, stante il principio di tassatività delle nullità stesse, sancito da entrambi i codici. Peraltro, ove siano state acquisite prove non previste dall'ordinamento processuale abrogato, esse sono inutilizzabili ai fini della decisione. (Fattispecie in cui la sentenza era basata sui risultati delle intercettazioni ambientali, introdotte dal nuovo codice di procedura).

Cass. pen. n. 2533/1995

L'intercettazione di conversazioni effettuate via etere per mezzo di un apparecchio ricetrasmittente privo di concessione non sono soggette ad autorizzazione alcuna da parte dell'autorità giudiziaria, perché relative a comunicazioni non costituzionalmente garantite in quanto effettuate con mezzo illegale, il cui uso costituisce reato, ed in quanto prive del requisito della riservatezza, in quanto liberamente captabili da chiunque, nel raggio di irradiazione, si avvalga di un apparecchio ricevente sintonizzato sulla stessa lunghezza d'onda.

Cass. pen. n. 2164/1995

Il divieto di utilizzabilità a fini probatori delle registrazioni di conversazioni non debitamente autorizzate è posto a tutela del diritto, costituzionalmente garantito, al rispetto della vita privata da intromissioni estranee; l'esercizio di tale diritto postula, tuttavia, che l'accesso ai mezzi di comunicazione e l'uso degli stessi avvengano alle condizioni e con le modalità non vietate dalla legge: conseguentemente non è illegittima ed è perciò utilizzabile anche se effettuata senza l'autorizzazione del giudice, l'intercettazione di conversazioni svoltesi mediante apparecchi rice-trasmittenti non consentiti, il cui uso è penalmente sanzionato.

Cass. pen. n. 1367/1995

L'art. 266, comma 2, c.p.p., nel richiedere, come condizione atta a legittimare le intercettazioni ambientali in luoghi di privata dimora, che vi sia «fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa», non postula affatto che detta attività risulti, poi, essere stata effettivamente sussistente, essendo invece da considerare sufficiente, sulla base del testuale dettato normativo (oltre che della evidente ratio legis), che dell'attività in questione potesse, con giudizio ex ante, ragionevolmente ritenersi la sussistenza all'atto dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'effettuazione delle operazioni.

Cass. pen. n. 1079/1995

La possibile audizione nel corso dell'intercettazione telefonica di frasi pronunciate da persona che si trova nei pressi di chi parla al telefono non trasforma in intercettazione di comunicazioni tra presenti l'operazione in corso che rimane caratterizzata da interferenze attuate esclusivamente sulla rete telefonica e non comporta l'utilizzo di quei diversi dispositivi, per i quali il legislatore ha previsto la disciplina più rigorosa dettata dall'art. 266 c.p.p.

Cass. pen. n. 4141/1992

In tema di applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 266 c.p.p. — secondo il quale l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, quando avvenga nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., «è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa» — per luogo di privata dimora deve intendersi quello adibito ad esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente, senza turbativa da parte di estranei e tale è anche il luogo di esercizio di attività commerciale (nella specie trattavasi di un'agenzia di trasporti). (Nell'affermare il principio di cui in massima, la Cassazione ha anche rilevato che il principio dell'inviolabilità del domicilio — art. 14 Cost. — va correlato con la facoltà attribuita — art. 15 Cost. — alla legge ordinaria di prevedere e regolare intromissioni nel privato anche con la limitazione di ogni forma di comunicazione per atto motivato dell'autorità giudiziaria; limitazione conseguente al privilegio che compete all'interesse pubblico la cui attuazione è demandata al P.M. dalla Costituzione-art. 112).

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

Consulenze legali
relative all'articolo 266 Codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
lunedì 29/05/2023
“Gent.mi,
risulto attualmente indagato dalla procura di milano per il reato 640 - 61 n7-n11 CP (già sottoposto a vostra consulenza Quesito Q202333073), vorrei sapere se, per tali ipotesi di reato, è possibile essere soggetti ad intercettazioni telefoniche e/o ambientali e se queste sono eventualmente utilzzabili in fase di giudizio.

Cordialità

Consulenza legale i 02/06/2023
La risposta è negativa.

Nel nostro ordinamento la norma che regola i casi in cui le intercettazioni sono ammissibili è l’ art. 266 c.p.p. che, in tal senso, fa riferimento:
- ai limiti di pena previsti per la singola fattispecie (il reato deve essere punito con l’ergastolo o con la pena massima superiore a 5 anni);
- oppure a taluni specifici reati elencati nei punti a) – f quinquies) dell’articolo medesimo.

Lo stesso dicasi delle intercettazioni ambientali, che sono regolate esattamente come quelle telefoniche stante in rinvio effettuato dal comma 2 dell’articolo 266 c.p.p. al comma 1.

La truffa (sebbene aggravata) non rientra tra i reati assoggettati a intercettazione in quanto:

- la pena massima è di tre anni, dunque inferiore a quella minima prevista dall’art. 266 c.p.p. (anche con le aggravanti dell’ art. 61 del c.p. l’aumento sarebbe di appena 1/3, quindi la pena massima sarebbe di anni 4, sempre inferiore al limite di cui sopra);
- il reato di cui all’ art. 640 del c.p. non è tra quelli espressamente richiamati dall’art. 266 c.p.p.

R.P. chiede
martedì 02/11/2021 - Trentino-Alto Adige
“Buongiorno,
nel giugno del 2018 sono stato ascoltato come teste all'interno di un procedimento penale per corruzione e peculato di alcuni pubblici ufficiali.

Nell'ottobre del 2018 scopro di essere stato sottoposto ad indagini per il reato di falsa testimonianza.
L'aspetto singolare di questa vicenda è che io sono stato sottoposto ad indagini ed intercettazione PRIMA della deposizione; in sostanza la procura avrebbe previsto "una falsa testimonianza" ancora prima che questa fosse resa.

Questo procedura eseguita dalla procura si può ritenere corretta?
Nel momento in cui io risultavo essere indagato non avevo diritto ad essere assistito da un difensore?

In attesa di vostre nuove porgo cordiali saluti”
Consulenza legale i 15/11/2021
La procedura attuata dalla Procura della Repubblica presso Tribunale di Caltanissetta è corretta.

Nello specifico è stato richiesto dalla Polizia Giudiziaria l’avvio di intercettazione telefoniche alla Procura, che viene confermato con decreto provvisorio del 15 giugno 2018, successivamente convalidato dal Giudice per le indagini preliminari il 16 giugno 2018.
I termini di legge sanciti dal codice di procedura penale stati quindi rispettati.

La richiesta di captazione, poi accolta anche dal G.I.P., è finalizzata alla raccolta di elementi investigativi non ricavabili in altro modo in relazione a quanto già minuziosamente esposto alle pag. 2-3 del decreto di convalida del G.I.P.

La fase delle indagini è caratterizzata dal c.d. “segreto istruttorio” che limita la conoscibilità dei fatti durante le indagini preliminari. In tal senso l’art. 329 c.p.p. stabilisce che gli atti di indagine compiuti dal Pubblico Ministero, quali il decreto predetto, o dalla Polizia Giudiziaria, sono coperti dal segreto sino a quando l’indagato non ne possa avere conoscenza e, in ogni, caso, non oltre l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.

Si tratta in sostanza di un “vincolo” che ha la funzione di tutelare la ricerca della verità rispetto ad atti che possano pregiudicare l’acquisizione genuina degli elementi di prova.

In tal senso è opportuno evidenziare, per completezza di esposizione, come la violazione del segreto predetto possa dare astrattamente luogo a due fattispecie penali quali l’art. 379 bis c.p. e l’art. 326 c.p.

L’unica “deroga” prevista in questo ambito è rappresentata dai c.d. atti garantiti (rif. art. 369 c.p.), quali l’interrogatorio, l’ispezione o il confronto in relazione ai quali il difensore, di fiducia o eventualmente nominato d’ufficio, ha sempre diritto di assistervi e di essere avvisato almeno ventiquattro ore prima del compimento dell’atto.

Non rientra in queste categorie, anzi è procedimento ben differente, lo svolgimento delle intercettazioni mediante captatori rispetto a cui l’intervento del difensore è disciplinato dal sesto comma dell’art. 268 c.p.p.



Renato A. chiede
martedì 18/05/2021 - Lombardia
“buongiorno, vi chiedo se potrà essere utilizzata in un procedimento penale (a carico del soggetto A) la registrazione audio di un colloquio avvenuto nel 2014 fra due persone (soggetto A e soggetto B) alla presenza e all'interno dello studio del loro commercialista. Uno dei due (il soggetto B) ha registrato il colloquio di nascosto e successivamente ha dato ad un terzo estraneo ai fatti una copia della registrazione. Il terzo ha poi dato a sua volta la copia dell'audio ad altra persona che lo ha utilizzato per supportare le proprie tesi accusatorie a carico del soggetto A a seguito del fallimento della S.R.L. e tendenti a dimostrarne le responsabilità quale ipotetico amministratore di fatto. Nel frattempo il soggetto B, che era l'amministratore della fallita S.R.L., è morto.”
Consulenza legale i 20/05/2021
La risposta è positiva, sebbene, in merito, vanno operate alcune precisazioni.
Innanzi tutto, nell’ambito delle registrazioni di conversazioni, occorre distinguere i casi in cui:

- La registrazione è operata dal soggetto che partecipa alla conversazione;
- La registrazione è operata da un terzo soggetto, che non partecipa al discorso.

Nel secondo caso, devono essere rispettate tutte le garanzie previste dal codice di procedura penale in tema di intercettazioni (vd. artt. 266 ss. c.p.p.) e, dunque, l’eventuale registrazione non può essere prodotta in giudizio se manca l’intervento della Procura della Repubblica, l’autorizzazione del Giudice per le Indagini Preliminari etc.

Nel primo caso, invece, stando a plurima giurisprudenza, “la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, come tale utilizzabile in dibattimento, e non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen.” (cfr. Cass. Pen. Sez. V Sent., 11/06/2018, n. 41421).

Ciò in quanto, sempre stando alla Suprema Corte, “non è riconducibile alla nozione di intercettazione la registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, operata, sebbene clandestinamente, da un soggetto che ne sia partecipe o, comunque, sia ammesso ad assistervi, costituendo, invece, una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova” (Cass. pen. Sez. I Sent., 22/01/2013, n. 6339).

In buona sostanza, la registrazione di una conversazione tra presenti può essere legittimamente utilizzata nel corso del procedimento penale in quanto la stessa è equiparata a documento ex art. 234 c.p.p. che, in quanto tale, è sempre producibile in qualsivoglia fase del procedimento penale.

Si badi, però, che la Cassazione ha anche avuto modo di specificare che tale producibilità è subordinata all’accertamento e alla prova del fatto che la registrazione in parola sia stata davvero operata dal soggetto presente. Diversamente, allora, la stessa sarà inutilizzabile (Cass. pen. Sez. VI Sent., 17/12/2019, n. 5782).

Tale principio di diritto potrebbe essere molto rilevante nel caso di specie atteso che le molteplici cessioni della registrazione e la morte del registrante potrebbero rendere molto difficile la prova predetta dalla cui mancanza, come anzidetto, conseguirebbe l’inutilizzabilità della registrazione.

Ovviamente, si tratterebbe di un’inutilizzabilità dichiarata dal giudice in seguito a specifico rilievo della parte.





Roberto P. chiede
giovedì 24/09/2020 - Trentino-Alto Adige
“Buongiorno,
sono stato chiamato come teste nel mese di giugno 2018.

A seguito della mia deposizione hanno eseguito delle indagini, comprese intercettazioni, da cui è scattato un procedimento a mio carico per falsa testimonianza.

Sono certo che il PM non ha eseguito la trascrizione fedele delle intercettazioni.

Da 1 settimana è arrivata la comunicazione della conclusioni delle indagini.

La mia domanda è questa:
il file audio delle intercettazioni è compreso all'interno del fascicolo del PM?
Se non presente la difesa può chiedere la consultazione del file audio?
e ci sono dei limiti di tempo entro cui si deve chiedere la consultazione al PM?

Grazie
Cordiali saluti
Roberto P.”
Consulenza legale i 27/09/2020
Rispondiamo ai quesiti singolarmente.

I files audio delle intercettazioni sono assolutamente compresi all’interno del fascicolo del Pubblico Ministero.
Gli stessi, tuttavia, non sono allegati al fascicolo per motivi di praticità: trattandosi di registrazioni cospicue, i relativi nastri sono conservati nell’ufficio della Procura che si occupa delle registrazioni e/o in un apposito ufficio ove tali nastri transitano dopo l’avvenuta registrazione.
I files in questione sono assolutamente consultabili dal difensore e, a tal fine, basta interporre apposita istanza al Pubblico Ministero titolare del fascicolo.

Si badi bene, però, che le intercettazioni non possono essere trascritte in modo infedele.

Cerchiamo di essere più chiari.

Generalmente, nel fascicolo delle indagini preliminari noi abbiamo una versione delle intercettazioni trascritta in modo sommario: si tratta dei cd. “brogliacci”.
Sono, in buona sostanza, dei riassunti delle intercettazioni redatti dagli agenti di Polizia Giudiziaria a valle dell’ascolto effettuato nell’esecuzione delle stesse.
Tali brogliacci hanno un valore orientativo e servono, generalmente, per dare degli elementi al pubblico ministero finalizzati a meglio gestire e direzionare le proprie indagini.

Ma si badi bene che i brogliacci non possono confluire nel fascicolo del dibattimento (a meno che non si presti il consenso) in quanto, a tal fine, devono essere necessariamente trascritti da un perito che ne ascolterà i files audio e provvederà alla trascrizione in modo fedele.

Da ciò ne consegue che, secondo la normativa processualpenlistica, in via generale non possono confluire nel fascicolo del dibattimento intercettazioni non trascritte da un perito in modo fedele sulla base dei files audio, a meno che le parti del processo non prestino il consenso a che vengano utilizzati i cd. brogliacci.


Vincenzo B. chiede
sabato 22/02/2020 - Basilicata
“Il 21.02.2007 fu operato sequestro di apparati tecnici nel mio comando,con relativo Decreto.Venivo accusato,di essermi rifiutato di compiere gli atti del mio ufficio;non aver annotato sul memoriale,un servizio d'istituto;e di aver occultato elementi indiziari a carico di una persona.Detti elementi indiziari,sarebbero stati occultati,nel mentre si eseguivano dal mio comando,intercettazioni ambientali.Al termine delle indagini svolte dalla p.g.,la stessa,inseriva reati non attinenti le motivazioni per cui era stata autorizzata a sequestrare la sala intercettazione.Questi reati,erano stati enucleati da detta p.g.,a seguito di microspie autorizzate dallo stesso p.m.nel mio comando.Come si suol dire,di tutto quello che erano le ipotesi di reato in relazione al sequestro,nulla era emerso e con la pèesca a strascico,fui rinviato a giudizio.
Quello che vi chiedo è:la pesca a strascico servita per il rinvio a giudizio andava contestato da subito oppure,sicome il processo è ancora in atto,posso evidenziare la pesca innanzi detta oppure è tutto regolare che si indaga per dei reati e poi ne emergono altri?(non è emerso nulla solo calunnie).Come posso evidenziare e se mi conviene evidenziarlo.Per motivi di opportunità non desidero chela mia richiesta venga pubblicizzata.Grazie.”
Consulenza legale i 09/03/2020
Rispondiamo ai quesiti singolarmente.

Il primo attiene alla possibilità, per gli operatori di polizia giudiziaria e, a valle, per il pubblico ministero, di utilizzare i risultati di alcune intercettazioni telefoniche per fatti di reato diversi da quelli per cui erano state disposte.

Sul punto, in giurisprudenza si sono registrati due orientamenti.

Senza entrare nel tecnicismo delle pronunce (molto complesso), in sintesi:
  • Un primo orientamento ha risposto positivamente al quesito, purché si constati che per i reati successivamente contestati (e inizialmente non oggetto di intercettazione ), fosse possibile disporre il mezzo di ricerca della prova in questione. Facciamo un esempio: immaginiamo che le intercettazioni, al tempo, fossero consentite solo per reati che prevedevano la pena minima di 4 anni di reclusione e che tali intercettazioni fossero state poste in essere per il reato x, punito dai 4 anni in su. Se poi queste stesse intercettazioni sono state utilizzate per “provare” il reato y, punito con la pena minima di 2 anni, allora non sarebbero utilizzabili. Se al contrario, le intercettazioni fossero state utilizzate per “provare” il reato z, punito con la pena minima di 5 anni, allora sarebbero legittime;
  • Secondo un altro orientamento, invece, le intercettazioni sarebbero sempre utilizzabili, anche per provare un reato diverso, purché questo sia connesso a quello per il quale furono inizialmente disposte.
Ebbene, il contrasto in questione è stato risolto dalle ultime Sezioni Unite, con la sentenza n. 51 del 2020, la quale ha stabilito che le intercettazioni possono essere utilizzate per provar reati connessi, ma a patto che questi rientrino nei limiti di ammissibilità fissati per le intercettazioni (si veda il primo esempio).

Quanto, invece, all’acquisizione delle intercettazioni, le questioni sulle stesse avrebbero dovuto esser fatte dopo la richiesta del pubblico ministero a che le stesse venissero inserite nel fascicolo delle indagini preliminari, ai sensi del secondo comma dell’art. art. 268 ter del c.p.p. del codice di procedura penale.

Antonio P. chiede
mercoledì 11/07/2018 - Basilicata
“Preso atto della Vostra consulenza inviatami in data odierna,rappresento:Il P.M. come già riferito con richiesta a seguito,con proprio atto urgente dispose le "famose" intercettazioni ambientali,in dispregio delle leggi in materia.Il tutto per una famosa:"Pesca a Strascico".dopo 15 giorni,al G.P.P. chiese la proroga,autorizzata di altri 15 giorni.Il risultato della pesca,fu formalizzata con propria C.N.R. dei militari operanti,il 18.08.2007.Praticamente riepilogando,le intercettazioni ambientali iniziarono il 19.02.2007 e terminarono un mese dopo.Ora il quesito che vi pongo è:tenuto conto che il mio legale non ha da subito fatto eccezione al Tribunale che il tutto ebbe inizio con un esposto anonimo e con un atto emanato dal P.M. che non era in linea con le leggi vigenti,ora a distanza di 12 anni dall'inizio del processo,posso evidenziare al Tribunale Collegiale che il tutto ebbe inizio con un abuso del P.M.Grazie.”
Consulenza legale i 16/07/2018
Riconnettendoci al parere precedente, rimarchiamo quanto nello stesso affermato ovvero che le intercettazioni (ordinarie e/o ambientali che sia) non sono consentite per i reati di cui all’ art. 328 e 379 non possedendo questi limiti edittali di pena tanto alti da rientrare nei parametri di cui all’art. 266 c.p.p. Per le medesime ragioni non è assolutamente consentito al P.M. disporre le intercettazioni d’urgenza sulla base del disposto dell’art. 267 comma 2 c.p.p. per i medesimi reati.

In seguito alla richiesta di chiarimenti in relazione al nuovo quesito posto veniva rimarcato che “La C.N.R. preliminare fu assegnata al p.m. il 14.02.2007,lo stesso p.m. con quelle ipotesi di reato rubricate dalla p.g.,il 17.02.2007,autorizzò le intercettazioni ambientali. Ripeto,solo il 18.08.2007,la stessa p.g. enucleò la C.N.R. conclusiva con l'esito della "PESCA A STRASCICO" da dove venne fuori il capo di imputazione del falso ideologico che a tutt'oggi è sub judice. Saluti”.

La richiesta di chiarimenti e la visione della documentazione affondava le sue radici in un dubbio ovvero sull’errore che sembrava essere stato commesso dal P.M. nella misura in cui questi disponeva le intercettazioni per reati per i quali non sarebbe stato possibile (cosa che praticamente non succede mai visto che il P.M. non ha interesse a porre in essere un atto che non gli sarebbe di alcun aiuto in quanto destinato a perire difronte alle eccezioni del difensore di turno).

Prima di discutere del tema della inutilizzabilità va tuttavia premesso che potrebbe esserci una spiegazione alternativa a ciò che è accaduto e che potrebbe in parte spiegare le ragioni per cui la P.G. abbia citato nella sua CNR delle intercettazioni pur in relazione a reati per i quali astrattamente le intercettazioni non sono previste.

E possibile che il Pubblico Ministero abbia disposto le intercettazioni ab inizio, ovvero nelle primissime fasi d'indagine, in relazione a reati per i quali era possibile effettuare le intercettazioni predette (ipotizziamo ad esempio l’associazione per delinquere) ma che alla fine delle attività investigative abbia deciso di non procedere per il reato in questione (perché non ha ritenuto gli indizi raccolti sufficienti oppure perché ha ritenuto infondata la sua ipotesi accusatoria). E’ possibile però che lo stesso Pubblico Ministero in seguito all’audizione di quelle intercettazioni abbia raccolto indizi sufficienti per i reati di cui all’ art. 328 e 379 e per questi abbia proceduto.

Purtroppo, in questo caso le intercettazioni sarebbero valide.

Sul punto c’è stata infatti un’accesa questione giurisprudenziale (nel cui merito non entriamo) che è stata “risolta” da Cass. pen., sez. VI, 14.6.2011 (dep. 26.9.2011), n. 34735 arrivando alla conclusione che «se l'intercettazione è già ritualmente autorizzata nell'ambito di un procedimento, i suoi esiti possono essere utilizzati anche per i reati diversi ma soggettivamente ed oggettivamente connessi o collegati, che siano emersi dalla medesima attività di intercettazione, anche quando il loro titolo o il loro trattamento sanzionatorio non avrebbero consentito un autonomo provvedimento autorizzativo».

Se così è successo nel caso sottoposto alla nostra attenzione, deve concludersi che le intercettazioni famose citate nella CNR sono valide pur riguardando reati per i quali non sono consentite.

Ipotizzando invece che le intercettazioni siano invalide e dunque inutilizzabili, purtroppo non sembra esistere alcun rimedio azionabile vista la situazione processuale narrata.

L’inutilizzabilità delle intercettazioni infatti va eccepita per forza dal o nel corso delle indagini o immediatamente prima dell’udienza preliminare o immediatamente prima della prima udienza dibattimentale. Del tema se n’è occupata anche la giurisprudenza la quale ha chiarito che il tema dell’inutilizzabilità degli atti d’indagine non può essere eccepita d’ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo ma solo su eccezione di parte (Cass. pen. Sez. VI Sent., 24-10-2017, n. 4694 (rv. 272196).

Se così non è stato fatto al momento opportuno dal difensore deve concludersi che, al momento, non è concretamente azionabile alcun rimedio visto che il “vizio” relativo alle intercettazioni è stato sanato (cosa che è espressamente prevista dal nostro codice di procedura penale ogni volta che chi di dovere non ha eccepito una determinata irregolarità entro il tempo previsto).
Se invece il difensore ha posto la relativa questione a tempo debito, è possibile riproporla in sede di appello alla sentenza di primo grado o in sede di ricorso per cassazione.

Antonio P. chiede
sabato 07/07/2018 - Basilicata
“Faccio riferimento alla Vostra consulenza n.Q201821665. desidero sapere se con l'ipotesi di reati:art.328-379 c,p, ipotizzati dalla p.g. dopo le indagini preliminari e il contenuto di un'esposto anonimo,il p.m. di urgenza,motu proprio poteva disporre le intercettazioni ambientali.Sono valide?.Grazie.”
Consulenza legale i 11/07/2018
L’art. 266 del codice di procedura penale espressamente fissa i limiti di ammissibilità che consentono o meno la possibilità di disporre intercettazioni nell’ambito di un procedimento penale.
Detti parametri sono articolati sulla base dei limiti edittali delle pene previste per ciascun reato. Ciò vuol dire che solo allorché si procede per un reato i cui limiti di pena rientrano in quelli previsti dall’art. 266 c.p.p. possono essere disposte le intercettazioni.

Nel caso di specie rilevano le lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 266 non essendo i reati di cui all’art. 328 e 379 bis ricompresi tra quelli per i quali le lettere, c), d), e), f), f bis) e f ter) del medesimo articolo 266 stabiliscono particolari limiti di ammissibilità delle intercettazioni.

Ebbene, l’articolo 266, comma 1, lett. a) e b) stabilisce che «l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati: a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo».

Già dalla lettura dell’art. 266 è facile desumere che per i reati di “rifiuto di atti d’ufficio. Omissione” (art. 328 c.p.) non sono consentite le intercettazioni in quanto, pur trattandosi di un reato contro la PA, è punito con una pena inferiore ai 5 anni (ovvero due anni) e dunque non rientra nei parametri della lettera b). Lo stesso dicasi del reato di “rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale” (art. 379 bis) la cui pena massima è di un solo anno tale per cui non rientra nella lettera a) del primo comma dell’art. 266 che impone una pena massima maggiore di 5 anni per consentire le intercettazioni.

Lo stesso dicasi delle intercettazioni ambientali i cui presupposti per l’applicazione sono i medesimi di quelle ordinarie stante l’espresso rinvio del comma 2 dell’art. 266 c.p.p.

Si fa comunque presente per pura completezza espositiva che la scelta di predisporre le intercettazioni da parte del Pubblico Ministero non è sempre e solo legata ai limiti edittali di pena. Spesso capita infatti che il Procuratore, pur trovandosi ad indagare su reati che consentirebbero le intercettazioni, decide di non fare riferimento a tale mezzo di ricerca della prova in quanto si tratta pur sempre di un’attività investigativa molto dispendiosa per lo Stato e che, spesso, potrebbe rivelarsi inutile o superflua (si pensi ad esempio ai casi in cui il Pubblico Ministero mediante indagini pregresse ha già raccolto prove sufficienti o dalle prove raccolte può ragionevolmente presumere che il soggetto usi particolare accortezza nelle conversazioni telefoniche la cui intercettazione potrebbe rivelarsi inutile).

Circostanze queste che si riconnettono peraltro ai presupposti del decreto col quale il giudice consente al PM di disporre le intercettazioni disciplinati dall’art. 267 c.p.p.

Quanto invece alle intercettazioni disposte d’urgenza dal Pubblico Ministero, le stesse possono essere effettuate solo allorché ci si trovi comunque difronte a reati per i quali è possibile disporre le intercettazioni a norma del citato articolo 266 c.p.p.
In tali casi va detto che l’unico obbligo per il Pubblico Ministero è motivare in modo succinto la richiesta al Giudice sulle ragioni di urgenza che lo hanno spinto a non fare riferimento all’ordinario iter autorizzativo di cui ai commi 1 e 1 bis dell’articolo 267.

In sintesi, le intercettazioni (ordinarie e/o ambientali che sia) non sono consentite per i reati di cui all’art. 328 e 379 bis non possedendo questi limiti edittali di pena tanto alti da rientrare nei parametri di cui all’art. 266 c.p.p. Per le medesime ragioni non è assolutamente consentito al PM disporre le intercettazioni d’urgenza sulla base del disposto dell’art. 267 comma 2 c.p.p. per i medesimi reati.

Anonimo chiede
mercoledì 27/06/2018 - Basilicata
“In seguito ad esposto anonimo e dopo un'indagine sommaria,un p.m. autorizzò intercettazioni ambientali.Da dette intercettazioni ambientali,fui rinviato a giudizio.Esaminando gli atti di p.g. degli ufficiali procedenti,accertai svariati reati di omissioni varie favoreggiamenti personali,falsi ideologici e varie.Regolarmente denunciati alla A.G. competente,con 2 denunce separate,dopo anni e nonostante i vari solleciti da parte mia e richiesta di avocazione di indagini alla Corte d'Appello,non accolte,entrambe le mie denunce venivano dichiarate prescritte.Per quanto concerne le intercettazioni ambientali,ove vi è un processo in atto e scaturito dalle stesse intercettazioni,ho accertato che.gli ufficiali di p.g. hanno dichiarato il falso di aver installato le microspie il giorno 20,mentre è accertato che il 19 antecedente erano già funzionanti;hanno dichiarato in centinaia di verbali di trascrizione di averle installate loro,(mentendo sul giorno e orario),mentre durante un'udienza è emerso che furono installate da personale specializzato(S.I.O. di cui si sconoscono le generalità),ove non esiste verbale di nomina di ausiliari di p.g.;non coincidono gli orari della installazione,in quanto i testi dichiarano orari diversi certi dicono che l'installazione avvenne di mattina ed altri di notte.Alla luce di quanto brevemente soprariportato,Vi chiedo:sono valide queste intercettazioni?Se non sono valide,Vi prego di motivare la loro non validità,allegando eventualmente sentenze di Cassazione.Grazie.”
Consulenza legale i 04/07/2018
Le tematiche sollevate sono due e riguardano:
- la rilevanza penale delle presunte false dichiarazioni rese dagli operanti di pg nel corso del dibattimento penale;

- il riflesso di dette presunte dichiarazioni false sulla validità delle intercettazioni effettuate nell’ambito del processo stesso.

Quanto al primo profilo, va subito detto che non è assolutamente pertinente il falso ideologico. Il reato in questione ha ad oggetto infatti la punibilità della falsificazione (materiale o nel loro contenuto) di determinati atti aventi funzioni rilevanti nei traffici giuridici posti in essere dai cittadini.

Piuttosto la mendacità delle dichiarazioni rese dagli operanti di PG potrebbe rilevare sotto il profilo del reato di cui all’art. 372 del codice penale che espressamente punisce la testimonianza mendace e/o reticente del testimone chiamato a riferire dinanzi all’autorità giudiziaria.
In tal senso dunque il fatto che gli operanti di pg abbiano dichiarato che sono stati loro ad installare le microspie in data 20 pur essendovi prove che attestino il contrario (ovvero che le microspie sono state installate da altri soggetti e il un giorno diverso) può astrattamente integrare il reato predetto.

Va però specificato un elemento. Si è più volte detto che il reato di falsa testimonianza è molto difficile da provare in quanto occorrerebbe appunto provare che il soggetto dichiarante affermi il falso essendo cosciente di dichiarate il falso. Per tale ragione, spesso anche un semplice “non ricordo” detto dal dichiarante può creare seri dubbi sulla sussistenza del reato.
Nel caso di specie il rischio suddetto è in parte attenuato dall’esistenza di documentazioni che proverebbero la falsità delle dichiarazioni, ma occorre analizzare in modo preciso e puntuale le dichiarazioni degli operanti proprio per valutare l’esistenza di espressioni dubitative che possono seriamente mettere in dubbio l’integrazione del reato.

Va a questo punto stabilito se le presunte dichiarazioni false rese dagli agenti siano idonee ad incidere sulla legittimità delle intercettazioni ambientali predisposte.

Il nostro codice di procedura penale regola infatti in modo molto preciso il tema delle intercettazioni mediante gli articoli 266 e seguenti.
In particolare, l’art. 271 dispone una disciplina molto stretta sui divieti di utilizzazione delle intercettazioni che, in sintesi, si configurano allorché:
  • le intercettazioni sono state disposte fuori dai casi consentiti dalla legge. Si tratta ad esempio dei casi in cui le intercettazioni siano state disposte per reati le cui pene non rientrano nei limiti edittali previsti dall’art. 266;
  • Nei casi in cui non sussistano i presupposti di cui all’art. 267 c.p.p. e dunque i gravi indizi di reato e/o le ragioni di urgenza;
  • Nei casi in cui non vengano rispettate le disposizioni di cui all’art. 268, commi 1 e 3 che regolano e disciplinano l’utilizzo delle apparecchiature preposte all’intercettazione.
L’art. 271 comma 1 bis afferma anche che «non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo».
Questa disposizione potrebbe effettivamente rilevare nel caso di specie e determinare l’inutilizzabilità di parte delle intercettazioni.

Se infatti ipotizzassimo, sulla base di quanto conosciuto, che il decreto autorizzativo del giudice per le indagini preliminari avesse autorizzato l’intercettazione dal 20 e non dal 19, allora sulla base della disposizione trascritta prima tutto il contenuto delle intercettazioni relative al giorno 19 (in cui pare siano cominciate le registrazioni) sarebbe assolutamente inutilizzabile in quanto non rientrante del perimetro temporale identificato dal decreto autorizzativo del giudice per le indagini preliminari.

In conclusione possiamo affermare che:
  • È possibile che le presunte false dichiarazioni degli agenti di pg rilevino sotto il profilo del reato di falsa testimonianza previsto e punito dall’art. 372 del codice penale;
  • Dette dichiarazioni non incidono sull’utilizzabilità delle intercettazioni in quanto, sul punto, potrebbe tuttalpiù rilevare il perimetro temporale indicato dal Giudice per le indagini preliminari per l’esecuzione delle operazioni di intercettazione.

Alberto C. chiede
mercoledì 26/10/2016 - Sicilia
“Durante una indagine penale viene acquisito un video,prelevato da internet dalla pg, in cui un parlamentare che sta facendo un intervento in un incontro elettorale esprime fiducia nei confronti del candidato al consiglio comunale. L'incontro si svolge in un locale pubblico ma è ad inviti. Il video acquisito su internet è' evidentemente taroccato con sovrascrivere ed operazione di taglio e cucito molto chiara. Il giudice acquisisce il video ed utilizza le dichiarazioni del parlamentare in tale video per condannarlo per concorso in voto di scambio con candidato al consiglio comunale. La domanda è': poteva il giudice acquisire un video girato per privati? Poteva acquisire un video taroccato senza pretendere l'originale è dunque verificare l'esattezza delle fonti? Ed in ultimo come è possibile che abbia acquisito il video in cui parla un parlamentare senza avere chiesto nessuna autorizzazione alle Camere?”
Consulenza legale i 01/11/2016
Ai sensi degli artt. 266 e seguenti c.p.p., le intercettazioni telefoniche e altre forme di comunicazione sono consentite solo in ristretti ambiti di operatività e con presupposti e autorizzazioni ben precise.

L’art. 68 Cost.implica invece l’autorizzazione della Camera alla quale il parlamentare appartiene per poter essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, per poter essere arrestato o privato altrimenti della libertà personale (salvo che vi sia sentenza irrevocabile di condanna o flagranza di reato) e per poter essere sottoposto a intercettazione di qualsiasi forma di comunicazione o a sequestro di corrispondenza.

Fatta questa necessaria premessa, nessuna autorizzazione era richiesta alla Camera di appartenenza del parlamentare: il video utilizzato nel processo penale era infatti di dominio pubblico su internet, e non frutto di una intercettazione posta in essere dalle Forze dell’ordine. Solo in questo ultimo caso era, infatti, obbligatoria l’autorizzazione di cui all’art. 68 Cost.

A corroborare tale affermazione, una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affermato che “le registrazioni video sono utilizzabili come prova documentale nel processo penale ai sensi dell’art. 234c.p.p., così come i fotogrammi dalle stesse estratti” (C. Cass., sez. II, 4/2/2015 n. 6515), precisando poi che la sanzione dell’inutilizzabilità delle prove(ai sensi dell’art. 191 c.p.p.) riguarda solo le prove illegittimamente acquisite (cosa che sarebbe accaduta per il caso di un video frutto di un’intercettazione priva della necessaria autorizzazione della camera di appartenenza).

Se però – come Lei afferma – tale video è palesemente “aggiustato”, è ben possibile produrre l’originale del video in questione in sede di appello chiedendo la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603 c.p.p.
“Alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603, comma primo, c.p.p., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza” (C. Cass., sent. n. 20095/2013).
In altre parole, e naturalmente sempre che si sia ancora nei termini per proporre l’appello (si confronti l’art. 585 c.p.p.), è possibile far valere la assoluta “creazione ad hoc” del video in questione, producendo l’originale e chiedendone l’acquisizione.

Franca F. chiede
giovedì 11/02/2016 - Puglia
“Sono imputata dell'art.368 del c.p. nell'anno 2012 ottenni dei D.V.D.delle ambientali che la stessa Procura presso quel Tribunale praticarono nella mia abitazione. Dall'ascolto,accertavo che quanto a contestato non risultava vero.Nella udienza successiva,consegnavo al Tribunale sia la trascrizione che i DVD da ove si evinceva la mia innocenza .Su opposizione del P.M. che aveva autorizzato l'installazione delle microspie delle ambientali e della parte civile,il giudice monocratico, con propria ordinanza non le ammetteva e mi restituiva sia i dvd che le trascrizioni.Evidenzio che siamo ancora nel giudizio di 1° grado.A breve,vi sarà la discussione da parte del P.M. e parte civile per poi discutere il processo il mio legale.Desidero sapere:poteva rigettare una prova che al di là di ogni ragionevole dubbio mi scagionava?;In caso di condanna in 1° grado,tenuto conto che il presunto reato si è già prescritto,la parte civile potrà ancora perseguitarmi?.Ancora:tenuto conto che quando si terrà l'udienza,come innanzi detto il reato si è prescritto,il giudice deve per è obbligato ad ascoltare le varie discussioni oppure è obbligato ad emettere subito all'inizio dell'udienza declanatoria di non doversi procedere per avvenuta prescrizione?.E se obbligato a farlo e non lo fa,come si procede.Grazie e a presto.”
Consulenza legale i 19/02/2016
Con il presente quesito si richiede l'approfondimento di differenti questioni di diritto penale processuale.
Pertanto, si procederà a trattare in maniera sintetica ciascun aspetto, con riserva di approfondire eventualmente con ulteriori consulenze le diverse questioni sottoposte.
In particolare si richiede di chiarire se:
A) il giudice penale possa dichiarare inammissibile una prova, anche se quest'ultima sarebbe idonea a provare l'innocenza dell'imputato;
B) laddove all'esito del giudizio di primo grado, venisse pronununciata sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 368 del c.p. - nonostante la prescrizione del reato - la parte civile abbia titolo per richiedere il risarcimento del danno;
C) in caso di sopravvenuta prescrizione del reato, la fase dibattimentale debba svolgersi in ogni caso oppure il Giudice debba dichiarare la prescrizione prima che inizi lo stesso dibattimento.
A) Il Legislatore prevede che l' intercettazione di conversazioni sia ammissibile solamente per accertare la sussistenza di determinati reati, previsti dall'art. 266 del c.p.p.
Il reato di cui all'art. 368 del c.p. sembra rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 266, comma 1, lett. a), del c.p.p., cioé tra i "delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4".
Infatti, il reato di calunnia è punito con la reclusione da due a sei anni poiché "chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni" (cfr. art. 368, comma 1, del c.p.).
Tuttavia, il Legislatore tutela in maniera rigorosa il domicilio poiché, laddove le intercettazioni avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale - appunto, il domicilio - esse sono consentite solo se vi è fondato motivo di ritenere che lì si stia svolgendo l'attività criminosa (cfr. art. 266, comma 2, del c.p.p.).
Infatti, il codice penale prevede che le stesse non siano utilizzabili qualora:
"1. (...) siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268, commi 1 e 3.
2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200, comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati [1035-7].
3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato" (cfr. art. 271 c.p.p.).
Pertanto, indipendentemente dalle risultanze delle intercettazioni, laddove le stesse non rispettino i limiti richiamati sopra, possono essere dichiarate inammissibili.
B) Qualora all'esito del giudizio di primo grado venisse pronununciata sentenza di condanna - nonostante la prescrizione del reato - l'imputato potrà proporre appello avverso tale sentenza di condanna e, ai sensi dell'art. 578 del c.p.p., il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato, deciderebbe sull'impugnazione con riferimento agli effetti civili della sentenza.
Per completezza, si riporta il dettato dell'articolo 578 del c.p.p. che viene in rilievo:
"1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili".
C) Nel caso in cui sopravvenga la prescrizione del reato, "1. Salvo quanto disposto dall'articolo 129 comma 2, il giudice, se il reato è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo" (cfr. art.531 comma 1, del c.p.p.).
Più precisamente, il Giudice dichiara la prescrizione del reato di cui all'art. 157 del c.p.p., salvo che "dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato"; infatti, in quest'ultimo caso, il giudice deve pronunciare la sentenza - più favorevole rispetto a quella di prescrizione - di assoluzione o di non luogo a procedere (cfr. art. 129 comma 2, del c.p.p.), in applicazione del principio della prevalenza del favor innocentiae sul favor rei.
Tra l'altro, la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che: "Il richiamo contenuto nell'art. 531 comma 1 c.p.p. all'art. 129 comma 2 c.p.p. come regola di giudizio nella scelta tra le formule di proscioglimento delle sentenze dibattimentali è indicativo della volontà del legislatore di non restringere la possibilità di un proscioglimento ampio nel merito in presenza di un fenomeno estintivo ai soli casi di prova manifesta. Il concetto di "evidenza" richiamato dall'art. 129 comma 2 c.p.p. non può infatti essere inteso come prova "prima facie" dell'innocenza dell'imputato, immediatamente rilevabile dalla lettura degli atti, perché l'estraneità dell'imputato al fatto può anche costituire la conclusione logico-giuridica del percorso seguito dal giudice nella valutazione della prova. Perciò, in presenza di una prova insufficiente o contraddittoria in merito alla sussistenza del fatto, alla sua attribuibilità all'imputato, alla sua configurabilità come reato, all'imputabilità, deve essere adottata la formula ampiamente liberatoria in luogo della pronuncia estintiva del reato (nella specie, per prescrizione)" (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 16 settembre 2004, n. 40386).
Quindi, alla luce del dettato dell'art. 531 del c.p.p., come interpretato altresì dalla giurisprudenza, ed alla luce del fatto che sembrerebbe potersi "ambire", nel caso di specie, alla sentenza di assoluzione di cui all'art. 530 comma 1-2, del c.p.p., la fase dibattimentale potrebbe essere fondamentale al fine di evidenziare, per esempio, che la prova del reato ascritto è insufficiente o contraddittoria.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.