Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8588 del 27 febbraio 2008

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di disciplina di rogatorie dall'estero, nel caso l'autoritą giudiziaria estera consenta alla trasmissione diretta all'autoritą giudiziaria italiana della relativa documentazione e le rispettive autoritą centrali di governo nulla osservino al riguardo, si perfeziona una pattuizione fra le Parti interessate idonea a derogare alla normale disciplina di cui all'art. 15 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961 n. 215, atteso che in materia il Ministero della giustizia svolge un ruolo di semplice trasmissione della documentazione all'autoritą' giudiziaria rogante.

(massima n. 2)

L'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguita a bordo di una autovettura attraverso una microspia installata nel territorio nazionale, dove si svolge altresģ l'attivitą di captazione, non richiede l'attivazione di una rogatoria per il solo fatto che il suddetto veicolo si sposti anche in territorio straniero ed ivi si svolgano alcune delle conversazioni intercettate.

(massima n. 3)

La documentazione relativa alle indagini suppletive svolte dal pubblico ministero successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio deve essere «immediatamente» depositata ai sensi dell'art. 430, comma secondo, c.p.p., ma il termine deve essere correlato alla difficoltą di individuazione degli atti da depositare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto comunque tempestivo il deposito effettuato oltre due mesi dopo la ricezione da parte del pubblico ministero di documentazione compendiata in trentadue faldoni).

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