Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 39403 del 23 giugno 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di intercettazioni ambientali, le operazioni di collocazione e disinstallazione del materiale tecnico necessario per eseguire le captazioni costituiscono atti materiali rimessi alla contingente valutazione della polizia giudiziaria, non essendo compito del pubblico ministero indicare le modalitą dell'intrusione negli ambiti e luoghi privati ove verrą svolta l'intercettazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa documentazione delle operazioni svolte dalla polizia giudiziaria non dą luogo ad alcuna nullitą od inutilizzabilitą dei risultati delle intercettazioni ambientali). (Rigetta, App. Palermo, 29/06/2016).

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