Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4397 del 21 gennaio 1998

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, poiché la nozione di comunicazione consiste nello scambio di messaggi fra più soggetti, in qualsiasi modo realizzati (ad esempio, tramite colloquio orale o anche gestuale), e poiché l'attività di intercettazione è appunto diretta a captare tali messaggi, non è consentito, attraverso l'attivazione di intercettazioni ambientali, realizzate con la collocazione di una videocamera all'interno di un appartamento, captare immagini relative alla mera presenza di cose o persone o ai loro movimenti, non funzionali alla captazione di messaggi. Né tale attività può considerarsi legittima configurandola quale mezzo atipico di ricerca della prova, ex artt. 189 e 234 c.p.p., poiché, trattandosi di riprese visive non effettuate in luoghi aperti o pubblici, ma in luoghi di privata dimora, viene in rilievo in tale materia il limite della inviolabilità del domicilio di cui all'art. 14 Cost.

(massima n. 2)

In tema di intercettazioni tra presenti, la collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora, costituendo una naturale modalità attuativa di tale mezzo di ricerca della prova, deve ritenersi ammessa dalla legge (in particolare, dall'art. 266, comma secondo, c.p.p.), e, essendo funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, non viola l'art. 14 Cost., precetto che deve essere coordinato, al pari di quello di cui all'art. 15 Cost., con il predetto interesse pubblico, tutelato dall'art. 112 Cost.

(massima n. 3)

La finalità dell'intercettazione c.d. «ambientale» prevista (con disposizione innovativa rispetto alla disciplina contenuta nel codice di rito previgente) dall'art. 266, comma 2 c.p.p. può essere solo quella di captare le «comunicazioni», cioè gli scambi di messaggi che, in qualsiasi modo (anche gestuale) hanno luogo tra persone presenti, con esclusione, quindi, di ogni altro comportamento o situazione che non abbia la detta finalità di scambio. Ne consegue che i risultati di intercettazioni ambientali effettuate con videocamera sono utilizzabili solo nella parte in cui attengono a dati oggetto di comunicazione nel senso sopra indicato, dovendosi invece escludere l'utilizzabilità di tutto quanto il resto che sia caduto nella percezione visiva del mezzo adoperato e non abbia natura di messaggio intenzionalmente trasmesso da un soggetto ad un altro.

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