Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 26795 del 28 luglio 2006

(3 massime)

(massima n. 1)

A differenza delle riprese visive in luoghi pubblici, le videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi in ambito domiciliare, siccome acquisite in violazione dell'art. 14 Cost., sono illegittime e processualmente inutilizzabili, né esse possono essere a tal fine qualificate come prova atipica ex art. 189 c.p.p., perché tale categoria presuppone comunque la formazione lecita della prova come necessaria condizione della sua ammissibilitą.

(massima n. 2)

In materia cautelare, l'interesse dell'indagato all'impugnazione permane anche nel caso in cui, nelle more del procedimento incidentale de libertate la misura della custodia cautelare in carcere sia sostituita con quella del divieto di dimora, sempre che l'applicazione dell'originaria misura possa costituire per l'interessato presupposto del diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente, essendo stato il provvedimento coercitivo emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilitą previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.

(massima n. 3)

Le video registrazioni di comportamenti non comunicativi in luoghi (nella specie, i privé di un locale pubblico) che, pur non costituendo domicilio, sono utilizzati per attivitą che si vogliono mantenere riservate, rientrano nella categoria delle prove atipiche e sono suscettibili di utilizzazione probatoria sempre che siano eseguite sulla base di un provvedimento motivato dell'autoritą giudiziaria.

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