Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 6 del 8 maggio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'acquisizione dei tabulati contenenti i dati esterni identificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi informatici dal gestore del servizio è sufficiente il decreto motivato dell'autorita giudiziaria, non essendo necessaria, per il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, l'osservanza delle disposizioni relative all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni di cui agli articoli 266 e seguenti cos. proc. pen. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che il controllo giurisdizionale sul provvedimento acquisitivo, che attiene ad un mezzo di ricerca della prova, si attua mediante la rilevabilità anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, dell'eventuale inutilizzabilità, essendo l'art. 191 c.p.p. applicabile anche alle c.d. prove “incostituzionali” perchè assunte con modalità lesive dei diritti fondamentali).

(massima n. 2)

In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la durata delle operazioni deve calcolarsi, ai fini del controllo del rispetto del termine per il quale è intervenuta l'autorizzazione del giudice, dal momento di inizio effettivo delle intercettazioni. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili gli esiti di intercettazioni telefoniche — durate trentasette giorni — le quali, autorizzate dal giudice per quaranta giorni, avevano avuto effettiva esecuzione oltre un mese dopo la data fissata per il loro inizio dal decreto del pubblico ministero che le aveva disposte).

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