Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1079 del 1 febbraio 1995

(5 massime)

(massima n. 1)

Eventuali irregolarità nella conduzione dell'interrogatorio dell'imputato devono essere immediatamente eccepite, al fine di fare valere nullità a norma dell'art. 182, comma secondo, c.p.p. (Nella fattispecie, è stato dedotto nel ricorso per cassazione che erano state acquisite in dibattimento dichiarazioni rese dall'imputato al P.M., utilizzandole poi non per attuare contestazioni ma per richiedere chiarimento su quanto già affermato)

(massima n. 2)

I gravi indizi richiesti dall'art. 267 c.p.p. quale necessario presupposto del provvedimento che autorizza le intercettazioni telefoniche attengono all'esistenza del reato, e non alla colpevolezza di un soggetto, che può essere del tutto ignoto nel momento in cui l'operazione è disposta. Ciò si desume, oltre che dal dettato dell'art. 267 c.p.p., che usa l'espressione «gravi indizi di reato», in difformità a quella gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p., dal fatto che le norme che autorizzano le intercettazioni consentono, ai fini di tutela della collettività, in via eccezionale, la violazione del diritto di segretezza di ogni forma di comunicazione sancito dall'art. 15, comma primo, della Costituzione anche ai danni di un soggetto che non sia indagato, ad esempio di una parte lesa.

(massima n. 3)

La possibile audizione nel corso dell'intercettazione telefonica di frasi pronunciate da persona che si trova nei pressi di chi parla al telefono non trasforma in intercettazione di comunicazioni tra presenti l'operazione in corso che rimane caratterizzata da interferenze attuate esclusivamente sulla rete telefonica e non comporta l'utilizzo di quei diversi dispositivi, per i quali il legislatore ha previsto la disciplina più rigorosa dettata dall'art. 266 c.p.p.

(massima n. 4)

Poiché, per l'inscindibile rapporto esistente tra nastri registrati e trascrizione di essi, la registrazione delle intercettazioni attuate, seguita da trascrizione, acquisita al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 268, comma settimo, ultima parte c.p.p., rientra tra le prove legittimamente acquisite nel dibattimento che, a norma dell'art. 526 c.p.p. possono essere utilizzate ai fini della decisione e poiché la mancata previsione dell'inserimento nel detto fascicolo dei nastri di registrazione che restano per altro a disposizione delle parti le quali hanno facoltà di ascoltarli e di farne eseguire la trasposizione su nastro magnetico, deriva solo dalla natura degli oggetti non fascicolabili, non è precluso al giudice l'ascolto in camera di consiglio delle bobine che della trascrizione attuata costituiscono il presupposto e l'utilizzo ai fini della decisione dei risultati dell'ascolto stesso, anche se ciò avvenga a seguito di rigetto dell'istanza della difesa concernente l'audizione dei nastri in dibattimento. Ed infatti, l'ascolto di questi in sede dibattimentale è configurabile come semplice modalità operativa istruttoria che è di esclusiva competenza del giudice valutare discrezionalmente.

(massima n. 5)

Qualora un consulente di parte venga nominato successivamente al regolare inizio delle operazioni peritali e prima della fissazione di una nuova data per la loro prosecuzione, le modalità di comunicazione di essa devono ritenersi libere, in considerazione dell'assenza di formalità che, a norma dell'art. 229, comma secondo, c.p.p., caratterizza questa fase del procedimento.

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