Cass. pen. n. 46715/2024
L'acquisizione e l'utilizzazione probatoria del contenuto di messaggi scambiati sulla "chat" di "Facebook" e memorizzati nel "server" del fornitore del servizio non incontrano i limiti previsti per i dati relativi al traffico telematico dall'art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 2021, n. 132 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, soggiacendo, invece, alla disciplina delle intercettazioni, posto che le "chat", pur se non contestuali, costituiscono flussi di comunicazioni. (Rigetta, Corte Appello Torino, 05/02/2024)
Cass. pen. n. 3591/2021
E' legittima l'acquisizione di un "file" in corso di redazione su "personal computer" mediante "screenshot" eseguito da un captatore informatico, trattandosi di mera constatazione del dato informatico in corso di realizzazione, oggetto di "comportamento comunicativo", suscettibile di intercettazione ed anche di videoregistrazione ai sensi dell'art. 266-bis cod. proc. pen., e non di perquisizione informatica diretta alla ricerca ed estrapolazione di dati preesistenti. (Rigetta, Trib. Libertà Reggio Calabria, 30/04/2021)
Cass. pen. n. 24576/2021
In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 615-ter, comma terzo, cod. pen., sono "di interesse pubblico" solo i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ossia destinati al servizio di una collettività indifferenziata e indeterminata di soggetti, e non anche quelli a vario titolo riconducibili all'esercizio di diritti, pur di rilevanza collettiva, costituzionalmente tutelati. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante nel caso di accesso abusivo al sito del fondatore di un movimento politico di livello nazionale utilizzato per la divulgazione delle idee di detto movimento).
Cass. pen. n. 15899/2021
Integra il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico la condotta di colui che si introduca, mediante uso di "password" modificate e contro la volontà del titolare, nel c.d. "cassetto fiscale" altrui, spazio virtuale del sistema informatico dell'Agenzia delle entrate di pertinenza esclusiva del contribuente, riconducibile alla nozione di domicilio informatico. (In motivazione, la Corte ha precisato che non rileva la pregressa autorizzazione all'accesso rilasciata dal titolare per vincolo familiare o affettivo e poi revocata mediante comportamenti concludenti). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 15/11/2018).
Cass. pen. n. 1822/2018
I messaggi "WhatsApp" e gli "SMS" conservati nella memoria di un telefono cellulare sottoposto a sequestro hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicchè la loro acquisizione non costituisce attività di intercettazione disciplinata dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., atteso che quest'ultima esige la captazione di un flusso di comunicazioni in atto ed è, pertanto, attività diversa dall'acquisizione "ex post" del dato conservato nella memoria dell'apparecchio telefonico che documenta flussi già avvenuti.
Cass. pen. n. 48370/2017
Sono legittime le intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, di cui all'art. 266-bis cod. proc. pen., effettuate mediante l'istallazione di un captatore informatico (c.d. "trojan horse") all'interno di un computer collocato in un luogo di privata dimora.