(1)1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche(2), è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.
Note
(1)
Tale norma è stata introdotta dall'art. 11 della l. 23 dicembre 1993, n. 547.
(2)
Trattasi dei reati puniti dagli artt. 615 bis, 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 640 ter, 491 bis c.p.