Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12591 del 28 dicembre 1995

(4 massime)

(massima n. 1)

La norma dell'art. 335 c.p.p., che impone al P.M. le annotazioni sul registro a scopo ricognitivo, pur essendo correlata ai termini per richiedere il rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 405 c.p.p., è sfornita per sé stessa di sanzione. Pertanto, il ritardo del pubblico ministero nell'iscrizione della notizia di reato, se censurabile sotto altri profili, non può pregiudicarne in alcuna misura le attività di indagine nel frattempo ritualmente compiute e l'adempimento tardivo non incide sull'individuazione del giudice competente, già correttamente designato al momento dell'inizio delle indagini stesse. (Fattispecie nella quale le indagini per il delitto di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 erano state iniziate dal procuratore della Repubblica del circondario di Trento prima dell'entrata in vigore dell'art. 51, terzo comma bis c.p.p. e dell'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro).

(massima n. 2)

Le intercettazioni di conversazioni che l'utente sotto controllo, sollevata la cornetta dell'apparecchio telefonico domestico, e prima di comporre il numero del destinatario, abbia occasionalmente con persone presenti, non rientrano nel genus di cui all'art. 614, secondo comma c.p. Pertanto, esse non abbisognano di particolare autorizzazione, non potendo essere considerate alla stregua delle intercettazioni ambientali operate nei luoghi la cui riservatezza esige maggiore tutela. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto che l'autorizzazione data per l'intercettazione delle conversazioni telefoniche, rende legittima anche la captazione di quelle del genere sopraindicato).

(massima n. 3)

Nel caso di procedimenti riuniti per concorso eventuale o necessario di persone nel reato, la valutazione a posteriori della necessità del dibattimento per l'imputato che abbia avanzato richiesta, non accolta, di giudizio abbreviato, non può basarsi sulla prospettiva di acquisizione di ulteriori elementi probatori a mezzo delle eventuali dichiarazioni dei coimputati, bensì su quella conseguibile mediante elementi di qualsiasi genere, diretti o indiretti, che consentano di chiarire i rapporti intersoggettivi, sia pure al solo scopo di graduare la responsabilità del richiedente in rapporto a quella dei correi e, quindi, la sanzione da infliggere. (Fattispecie in tema di delitto ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990).

(massima n. 4)

Si configura il concorso eventuale di persone nel reato di partecipazione ad associazione per delinquere nel caso in cui taluno contribuisca al pregiudizio che l'associazione reca all'ordine pubblico, mediante un contributo materiale o morale al vincolo dei partecipi, senza che egli sia a sua volta vincolato. Ne deriva che quando il contributo sia duraturo, la prova negativa del vincolo proviene dell'esclusione secondo regole interne anche consuetudinarie, dell'associazione, circa l'affiliazione o il comportamento dei membri. In assenza di esse, ove si dimostri che gli affiliati fanno preventivo affidamento sul contributo di taluno, la condotta di questi, non essendo svincolata dallo scopo sociale, va considerata alla stregua di quella di qualsiasi partecipe. Al contrario, ove gli affiliati non facciano preventivo conto sul suo apporto, la relativa condotta è qualificabile come concorso eventuale nel reato. (Fattispecie ex art. D.P.R. n. 309/1990).

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