Cassazione penale Sez. II sentenza n. 16590 del 8 aprile 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi in cui si proceda ad intercettazione di conversazioni tra presenti ad opera della polizia giudiziaria č sempre necessaria l'autorizzazione del giudice anche se uno degli interlocutori ne č consapevole, in quanto la sua rinuncia alla riservatezza non rende lecita l'intercettazione ad opera di un terzo che č rimasto estraneo al colloquio.

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