Cassazione penale Sez. V sentenza n. 35010 del 30 settembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di intercettazioni ambientali a mezzo di captatore informatico ("trojan"), il riferimento al luogo di svolgimento dell'intercettazione tra presenti non costituisce presupposto di autorizzabilitą, necessario ai fini del rispetto dell'art. 8 CEDU secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU, essendo, in via alternativa, consentito far ricorso all'indicazione del destinatario di essa ed in considerazione altresģ della natura dinamica ed "itinerante" della captazione, che prescinde dal riferimento ai luoghi. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' LECCE, 20/03/2020).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.