Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1367 del 10 febbraio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 266, comma 2, c.p.p., nel richiedere, come condizione atta a legittimare le intercettazioni ambientali in luoghi di privata dimora, che vi sia «fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attivitą criminosa», non postula affatto che detta attivitą risulti, poi, essere stata effettivamente sussistente, essendo invece da considerare sufficiente, sulla base del testuale dettato normativo (oltre che della evidente ratio legis), che dell'attivitą in questione potesse, con giudizio ex ante, ragionevolmente ritenersi la sussistenza all'atto dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'effettuazione delle operazioni.

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