Essendo questa una norma di complemento, gli
alimenti di cui trattasi sono perlopiu sostanze avariate o alterate o comunque diventate pericolose per fatto spontaneo di natura. Non puo tuttavia escludersi che la causa dipenda dall'intervento dell'uomo.
Dato l'inserimento esplicito del
pericolo per la
salute pubblica tra gli elementi tipici della fattispecie si evince che trattasi di
reato di pericolo concreto, anche se negli anni c'e chi ha ipotizzato che il reato sarebbe configurabile anche nel caso di commercializzazione di alimenti prodotti o conservati in condizioni difformi da quanto prescritto dalle varie leggi disciplinanti le soglie di idoneita normativa, sempre che la
ratio del divieto sia ispirata a valutazioni igienico-sanitarie, asserendo che in simili ipotesi sia il
legislatore stesso a presumere l'esistenza del pericolo.
La lesione del bene giuridico tutelato deve quindi manifestarsi come
pericolo concreto proveniente dall'alimento. Si puo quindi asserire che tale norma copra quella “zona grigia” lasciata dai precedenti articoli, qui rappresentata da qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione umana, incluse le acque alimentari. Manca infatti un esplicito riferimento, come nell'art.
440, alle “acque”, cio non toglie che possano essere agevolmente incluse, come del resto ha confermato la Suprema Corte, precisando che la differenza sostanziale tra il reato di cui all'art. 440 e quello di cui all'art. 444 risiede solamente nell'attivita posta in essere dall'agente, e non anche nella natura delle sostanze prese in considerazione dalla due disposizioni.
Delineando ulteriormente i confini applicativi, la giurisprudenza e propensa ad includere nel novero solo le sostanze “pronte all'uso” e non quelle che abbisognano di uno speciale trattamento, come pure quelle che, adulterate o contraffatte in precedenza, non siano state
ab origine pericolose per la salute pubblica, ma lo siano diventate sono in seguito per essersi guastate, corrotte e decomposte.
Il pericolo per la salute consiste in una
immediata nocivita dell'alimento, vale a dire nella sua concreta ed effettiva idoneita di produrre effetti patologici, con esiti potenzialmente letali, o comunque gravi e inoltre si e affermato che tale potenzialita nociva deve essere gia esistente al momento della vendita o della detenzione per la vendita, a nulla rilevando che essa si manifesti in un momento successivo.
È stato di recente precisato che la presente disposizione e
norma penale in bianco, rivestita di contenuti in base a norme extrapenali integratrici del precetto penale, le quali possono essere emanate anche da autorita amministrative o sovranazionali, che dettano disposizioni regolatrici o impongono divieti anche in base ad accertamenti tecnici relativi a situazioni storiche determinate, di modo che, dato il carattere temporaneo di efficacia di dette norme, la punibilita della condotta non dipende dal momento in cui viene emessa la decisione, bensi dal momento in cui avviene l'accertamento in concreto, escludendo in tal guisa il principio di applicabilita della legge piu favorevole.
L'elemento psicologico e rappresentato dalla coscienza e volonta di detenere per il
commercio,
porre in commercio o
distribuire per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, con la consapevolezza di tale destinazione, nonche del pericolo derivante dalla consumazione del prodotto; non e richiesta la certezza relativa alla dannosita dell'alimento, mentre per contro l'ipotesi colposa e disciplinata dall'art.
452.
Sempre in relazione all'elemento psicologico, puo destare qualche dubbio la necessita che il commerciante debba essere in grado di apprezzare la pericolosita derivante dalle condizioni in cui versa il prodotto. A rigore, non si puo ammettere che versi in dolo colui che ignora la pericolosita della propria condotta (a meno che non si accetti la configurabilita dell'art. 444 anche come reato di pericolo astratto). Si puo ad esempio immaginare che il venditore sia benissimo a conoscenza che il prodotto contenga una certa sostanza e che questa, in base alle conoscenze scientifiche del momento, non risulti inizialmente nociva, ma solo in seguito.
L'oggettivita materiale del reato e sicuramente perfezionata, ma lo stesso non puo dirsi per l'elemento psicologico. E in casi come questo che dovra tenersi conto delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che possono pretendersi dai vari soggetti operanti nel settore alimentare, venendo in gioco la figura del
dolo eventuale, o piuttosto della
colpa aggravata, concetti che serviranno a determinare il livello di rappresentazione del pericolo all'interno della psiche del soggetto agente.
Pare corretto ritenere che il dolo eventuale giochi un ruolo non privo di importanza, soprattutto in relazione alle diverse figure di reato previste a tutela della pubblica incolumita. Sembra lapalissiano che l'elemento psicologico concernente il dolo eventuale sara giudicato diversamente in fattispecie connotate da fraudolenza, come quella di cui all'art.
440, dovendosi dare il giusto peso al fatto di chi deliberatamente interviene in maniera fraudolenta sull'alimento, accettando conseguentemente tutti i rischi connessi alla propria condotta.
In ultima analisi, il secondo comma dell'art. 444 prevede una attenuazione della pena nel caso in cui l'acquirente sia a conoscenza della nocivita della sostanza. Sinceramente non si comprende appieno la
ratio di tale comma, in quanto il bene giuridico oggetto di tutela e l'incolumita pubblica e non solamente la salute del singolo
consumatore. Quest'ultimo non puo quindi disporne tramite la sua acquiescenza.