Cassazione penale Sez. V sentenza n. 776 del 9 marzo 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di motivazione di decreti autorizzativi di attività di intercettazione, non essendo necessaria un'analitica esposizione degli elementi dai quali è dato desumere la probabilità della avvenuta consumazione di un reato, è consentito che detta motivazione (che ben può richiamare atti contenuti nella richiesta del P.M. o che siano comunque nella disponibilità delle parti) si esaurisca nella sommaria esposizione di tali elementi. Peraltro, un eventuale difetto di motivazione, potendo essere sanato dall'integrazione, effettuata secondo le regole generali, dal giudice dell'impugnazione cautelare, non dà luogo a nullità né ad inutilizzabilità.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.