Cassazione penale Sez. II sentenza n. 29362 del 22 luglio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

L'intercettazione ambientale a mezzo "captatore informatico" installato in Italia su telefono collegato ad un gestore nazionale, non richiede l'attivazione di una rogatoria internazionale per il solo fatto che le conversazioni siano eseguite in parte all'estero, e temporaneamente registrate tramite wifi locale, a causa dello spostamento dell'apparecchio sul quale č inoculato il " malware", atteso che la captazione ha avuto origine e si č comunque realizzata in Italia, attraverso le centrali di ricezione presso la procura della Repubblica. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 07/11/2019).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.