Cassazione penale Sez. I sentenza n. 32851 del 6 maggio 2008

(5 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'ammissibilità ed utilizzabilità delle intercettazioni tra presenti di cui all'art. 266, comma secondo, c.p.p., la cella e gli ambienti penitenziari non sono luoghi di privata dimora, non essendo nel «possesso » dei detenuti, ai quali non compete alcuno ius excludendi alios tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può farne uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto.

(massima n. 2)

In tema di intercettazioni ambientali, l'abitacolo di un'autovettura non può essere considerato luogo di privata dimora, essendo sfornito dei conforti minimi necessari per potervi risiedere stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo.

(massima n. 3)

La frequentazione e condivisione degli interessi di un gruppo, da cui derivi la conoscenza del progetto delittuoso maturato al suo interno, integra concorso nel reato quando si traduca in un rafforzamento della volontà criminale degli altri compartecipi, nella fase preparatoria o in quella esecutiva. Si fuoriesce, dunque, dai confini della mera connivenza non punibile quando vi sia stata una anticipata programmazione di attività di copertura, che abbia rafforzato il proposito criminoso degli esecutori del reato. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto configurabile un contributo concorsuale, e non una mera connivenza, nella condotta di alcuni soggetti che, rivestendo una posizione di rilievo all'interno del gruppo delle «bestie di Satana » si erano prestati a prelevare le vittime designate di un duplice omicidio rituale, e subito dopo il delitto avevano efficacemente messo in opera attività di occultamento e depistaggio, previste anticipatamente nel piano criminoso ).

(massima n. 4)

Poiché la trascrizione delle intercettazioni telefoniche non costituisce prova o fonte di prova ma solo un'operazione puramente rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove già acquisite mediante registrazione fonica, non è possibile subordinare la richiesta di definizione del processo con rito abbreviato ad una integrazione probatoria consistente nell'esecuzione della trascrizione, ben potendo la parte far eseguire la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni secondo il disposto dell'art. 268, comma ottavo, c.p.p.

(massima n. 5)

L'omicidio del consenziente presuppone un consenso non solo serio, esplicito e non equivoco, ma perdurante anche sino al momento in cui il colpevole commette il fatto.

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