Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5301 del 4 giugno 1996

(4 massime)

(massima n. 1)

In tema di intercettazioni telefoniche, la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae alla valutazione del sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza.

(massima n. 2)

In tema di spaccio di sostanze stupefacenti, per aversi consumazione del reato di cessione, non occorre che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, essendo sufficiente che sulla consegna si sia formato il consenso tra le parti. Il fatto che il venditore non disponga al momento della conclusione dell'accordo del quantitativo pattuito, ma sia in grado di procurarselo e di consegnarlo entro breve tempo, è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e non equivale ad una inesistenza originaria e assoluta dell'oggetto dell'azione, né determina una inefficienza causale della condotta, sì che possa farsi ricorso alla figura del reato impossibile prevista dal secondo comma dell'art. 49 c.p.

(massima n. 3)

In tema di utilizzabilità della prova, il fatto che l'inutilizzabilità sia stata dichiarata nel corso del procedimento incidentale de libertate svoltosi durante le indagini preliminari, anche se con il vaglio della Corte di cassazione, non ha alcun effetto preclusivo sulla sua utilizzazione in sede di giudizio dal momento che il problema dell'utilizzabilità delle prove si pone esclusivamente con riferimento al dibattimento ed ogni valutazione compiuta in proposito in tema di procedimento cautelare, non può vincolare il giudice del dibattimento. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini della decisione della utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, il fatto che nel corso di un procedimento cautelare relativo ad alcuni degli imputati, fossero state dichiarate inutilizzabili le intercettazioni successive ad una certa data).

(massima n. 4)

Perché si abbia conflitto negativo di competenza, anche in materia di rimessione ai sensi dell'art. 43 comma secondo c.p.p., non basta una mera e reciproca ricusazione di prendere cognizione del medesimo fatto da parte di due giudici, ma è necessaria l'adozione di formali provvedimenti che esprimano la decisione dei giudici confliggenti di non provvedere nel merito sul presupposto della propria incompetenza, e non sulla base di altre ragioni legate a temporanee disfunzioni degli organi giurisdizionali. Non può perciò considerarsi abnorme il provvedimento con cui un tribunale restituisce gli atti a quello che li aveva rimessi asserendo l'impossibilità di formare un collegio a seguito delle numerose astensioni, segnalando i possibili rimedi per addivenire alla sua composizione.

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