Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3541 del 2 dicembre 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di intercettazione di comunicazioni, nessuna norma dispone, tanto meno a pena di nullitą (o di inutilizzabilitą), che le operazioni debbano avere inizio nel giorno prefissato dal P.M. Quel che importa č - per intuitive ragioni di necessario contenimento temporale della invasione della sfera privata - che sia rispettato l'arco di tempo, normalmente espresso in giorni, entro il quale le operazioni si debbono svolgere.

(massima n. 2)

L'intercettazione di comunicazioni tra presenti richiede l'indicazione dell'ambiente nel quale l'operazione deve avvenire solo quando si tratti di abitazioni o luoghi privati, secondo l'indicazione di cui all'art. 614 del codice penale. In tal senso i locali di uno stabilimento carcerario o, pił ancora, la sala colloqui non sono luoghi di privata dimora.

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