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Articolo 600 quater 1 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pornografia virtuale

Dispositivo dell'art. 600 quater 1 Codice Penale

(1)Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali(2).

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall’art. 4 della l. 6 febbraio 2006, n. 38.
(2) Parte della dottrina ha criticato tale disposizione, accusata di essere priva di offensività, in quanto diretta a sanzionare la perversione dell'agente, prescindendo da una lesione effettiva del bene tutelato.

Ratio Legis

La norma è stata introdotta al fine di estendere la punibilità delle due norme precedenti anche ai casi in cui siano coinvolte immagini virtuali, potenziando così la tutela del soggetto minore.

Spiegazione dell'art. 600 quater 1 Codice Penale

La norma in commento tutela la morale pubblica ed al buon costume, ma non la libertà psico-fisica del minore, non essendovi in realtà implicata alcuna persona.

La disposizione parifica pertanto, anche se con una diminuzione di pena, il materiale pedopornografico realizzato con minori reali al materiale virtuale, realizzato con elaborazioni grafiche,

Per materiale pornografico, ai sensi dell'articolo precedente (600 ter si intende la rappresentazione fotografica o cinematografica che implichi la partecipazione di un minore a scene o contesti a sfondo sessuale, escludendosi tuttavia la rilevanza della mera rappresentazione della nudità in se e per sé considerata, ovvero senza attinenza alla sfera sessuale.

Massime relative all'art. 600 quater 1 Codice Penale

Cass. pen. n. 15158/2006

Le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza via web-chat, in modo da consentire al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilità di richiedere il compimento di determinati atti sessuali, assume il valore di prostituzione e rende configurabile il reato di sfruttamento della prostituzione nei confronti di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o che abbiano reso possibile i collegamenti via internet, atteso che l'attività di prostituzione può consistere anche nel compimento di atti sessuali di qualsiasi natura eseguiti su se stesso in presenza di colui che, pagando un compenso, ha richiesto una determinata prestazione al fine di soddisfare la propria libido, senza che avvenga alcun contatto fisico fra le parti.

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