(1)Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali(2).
Note
                                                        
                      (1)
                    
                  Tale articolo è stato inserito dall’art. 4 della l. 6 febbraio 2006, n. 38.
                
                              
                                                        
                      (2)
                    
                  Parte della dottrina ha criticato tale disposizione, accusata di essere priva di offensività, in quanto diretta a sanzionare la perversione dell'agente, prescindendo da una lesione effettiva del bene tutelato.
                
                          
            
                          
        
      

Ratio Legis




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