Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 982 del 16 luglio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di intercettazione telefonica «a cornetta sollevata», la registrazione dei colloqui fra presenti non dipende da un'indebita violazione della privacy ma dal comportamento degli interlocutori, i quali, lasciando il ricevitore alzato, fanno sģ che la loro conversazione - altrimenti percettibile solo tramite un'intercettazione ambientale - viaggi liberamente lungo la rete telefonica, rimanendo «scoperta» dal punto di vista della segretezza. Pertanto, il casuale ascolto di tale conversazione nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata č utilizzabile ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, non rientrando nella sfera di operativitą degli artt. 15 Cost. e 266-271 c.p.p., che non sono applicabili nella specie.

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